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Sentenza — n. 32595/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding notification to defense when elected domicile is uninhabitable.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32595/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly notified the appeal summons to the defense attorney. The appellant argued that the notification to his elected address was invalid because the property was occupied by third parties, claiming this violated his right to a fair trial. The court held that when an elected domicile is uninhabitable, the law mandates notification to the defense without requiring further investigation by the notifier.

Regesto Legislator

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Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; When an elected domicile is uninhabitable, notification must be made to the defense attorney without further investigation by the notifier.

Parole chiave

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notification to defense elected domicile uninhabitable address right to contradiction procedural nullity judicial notification Cassation inadmissibility procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Rappresenta, in particolare, che il decreto di citazione in giudizio nel grado di appello all'udienza di trattazione è stato erroneamente notificato all'imputato presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.
Art. 157, cod. proc. pen.
Art. 159, cod. proc. pen.
Art. 170, cod. proc. pen.
pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 cod.
art. 170 cod. proc. pen
pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen.
art 159 cod. proc. pen
Allorché infatti sia stato dichiarato un domicilio e a quest'ultimo l'interessato risulti irreperibile, non si applica l'art 159 cod. proc. pen.
art. 161 comma 4 cod. proc. pen
Ne segue che, correttamente, la notifica del decreto di citazione in grado di appello per l'udienza del 16/09/2024 è stata effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 22844 del 26/03/2003
L'elezione di domicilio è, invece, una manifestazione di volontà, che consiste nella scelta di un luogo e di una persona presso la quale l'indagato o l'imputato intende ricevere le notificazioni (Sez. 3, n. 22844 del 26/03/2003, Rv.
Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006
224870; Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, Clemenzi).
Sez. U, 25 novembre 2021, A.D.
Inoltre, si precisa che Sez. U, 25 novembre 2021, A.D., ha condivisibilmente ritenuto che, nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art.
Sez. 3, n.3691 del 28/01/1998
Nessuna disposizione di legge attribuisce infatti, in tal caso, agli organi notificatori il dovere -e neppure il potere- di compiere ulteriori accertamenti, prima di effettuare la notifica a mani del difensore (Sez. 3, n.3691 del 28/01/1998, Sterpetti; Sez.
Sez. 4, n.2377 del 10/11/2000
3, n.3691 del 28/01/1998, Sterpetti; Sez. 4, n.2377 del 10/11/2000, Giordano; Sez 4, n.
Sez 4, n. 4875 del 12/12/2003
4, n.2377 del 10/11/2000, Giordano; Sez 4, n. 4875 del 12/12/2003, Rv.
Sez. 1, n.41223 del 08/10/2008
e la notifica viene ritualmente effettuata mediante consegna dell'atto al difensore (Sez. 1, n.41223 del 08/10/2008, Rv.
Sez.3, n. 18910 del 08/11/2017
pen., non è integrata dalla temporanea assenza del destinatario attestata dall'agente postale, occorrendo che detta assenza determini la inidoneità del domicilio eletto (Sez.3, n. 18910 del 08/11/2017 Cc.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OZZA NICOLA nato a GALLIPOLI il 19/07/1972 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO MONFERINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 1371/2024 del 16/98/2024, depositata il 25/10/2024, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce in punto di trattamento sanzionatorio, ha ridotto la pena inflitta a Ozza Nicola ad anni due e mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 7 D.I. 4/2019. 2.Ricorre per cassazione l'imputato Ozza Nicola deducendo violazione di norme processuali poste a pena di nullità, relative alla corretta citazione in giudizio dell'imputato nel grado di appello. La suddetta violazione comporta la nullità assoluta e ha determinato una grave compromissione del diritto al contraddittorio, in quanto l'imputato è stato posto nell'impossibilità di partecipare all'udienza.

Rappresenta, in particolare, che il decreto di citazione in giudizio nel grado di appello all'udienza di trattazione è stato erroneamente notificato all'imputato presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che l'autorità giudiziaria abbia espletato alcuna ricerca presso i registri anagrafici né effettuato alcuna altra ricerca. Evidenzia che l'agente notificatore si è limitato a constatare che l'immobile presso cui il ricorrente aveva eletto domicilio era abitato da terzi.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si premette che la dichiarazione di domicilio è una manifestazione di scienza, che consiste nell'indicazione del luogo di abitazione o di abituale esercizio dell'attività professionale, sicché l'imputato comunica una situazione reale, indicando il luogo dove effettivamente abita o lavora. L'elezione di domicilio è, invece, una manifestazione di volontà, che consiste nella scelta di un luogo e di una persona presso la quale l'indagato o l'imputato intende ricevere le notificazioni (Sez. 3, n. 22844 del 26/03/2003, Rv. 224870; Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, Clemenzi).

Inoltre, si precisa che Sez. U, 25 novembre 2021, A.D., ha condivisibilmente ritenuto che, nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen.

In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. Grava, dunque, sul destinatario l'onere di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto. Pertanto, ove sia stato dichiarato o eletto un domicilio e la notificazione presso quest'ultimo risulti impossibile, non va esperita alcuna ricerca e l'atto va senz'altro notificato al difensore, a norma dell'art. 161, ultimo comma, cod.proc. pen.

Nessuna disposizione di legge attribuisce infatti, in tal caso, agli organi notificatori il dovere -e neppure il potere- di compiere ulteriori accertamenti, prima di effettuare la notifica a mani del difensore (Sez. 3, n.3691 del 28/01/1998, Sterpetti; Sez. 4, n.2377 del 10/11/2000, Giordano; Sez 4, n. 4875 del 12/12/2003, Rv. 229381). Allorché infatti sia stato dichiarato un domicilio e a quest'ultimo l'interessato risulti irreperibile, non si applica l'art 159 cod. proc. pen. e la notifica viene ritualmente effettuata mediante consegna dell'atto al difensore (Sez. 1, n.41223 del 08/10/2008, Rv. 242414).

Si specifica tuttavia che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., non è integrata dalla temporanea assenza del destinatario attestata dall'agente postale, occorrendo che detta assenza determini la inidoneità del domicilio eletto (Sez.3, n. 18910 del 08/11/2017 Cc. (dep. 03/05/2018) Rv. 273243). 1.2. Nel caso in disamina, risulta dall'esame degli atti processuali che in data 15/02/2021, il ricorrente ha nominato quale difensore di fiducia l'avv.

Ezio Garzia, ed ha eletto - e non dichiarato- domicilio presso la propria residenza, in via Raffaello Sanzio n.19, Ugento (Lecce), manifestando quindi la volontà di ricevere le notificazioni presso tale indirizzo. Risulta inoltre che le notifiche degli atti del primo grado (decreto di citazione in giudizio in primo grado) sono state effettuate presso il luogo di residenza. Dalla relata di notifica del decreto di citazione in appello, redatta dall'ufficiale giudiziario, risulta che quest'ultimo si recò proprio in via Raffaello Sanzio n.19, Ugento, luogo che costituiva il domicilio eletto dell'imputato (e non il domicilio dichiarato, come si legge nel medesimo decreto di citazione), e che l'ufficiale ha constatato che lo stabile era occupato da altre persone, essendo stata l'abitazione venduta.

Si legge inoltre: "anagrafe conferma indirizzo ma di fatto non vi abita". Ne segue che, correttamente, la notifica del decreto di citazione in grado di appello per l'udienza del 16/09/2024 è stata effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. all'imputato presso il difensore, essendo impossibile procedere alla notificazione al domicilio eletto, divenuto inidoneo.

3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorsòe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 2