Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32505/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention measures citing lack of formal preclusion and insufficient reasoning for differential treatment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32505/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Riccardo Tribuzio's appeal against a Bari tribunal order replacing home detention with joint residence obligations and reporting requirements. The appellant argued for violation of the principle of *ne bis in idem* and unequal treatment compared to a co-defendant, but the court found these claims unsupported by the record. The decision affirmed that formal rejections do not constitute preclusion and that the lower court provided sufficient reasoning regarding the specific facts of the archaeological trafficking ring.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 292, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 111 cost.; The court held that a formal rejection of a precautionary measure request does not constitute a preclusion of the right to apply such measures, and differential treatment of co-defendants requires explicit comparative reasoning to be deemed arbitrary.

Parole chiave

Generato dall'IA
precautionary measures ne bis in idem formal preclusion differential treatment archaeological trafficking home detention Corte di Cassazione condizioni della detenzione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 292, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.
Il ricorrente eccepisce la violazione del ne bis in idem cautelare (primo motivo), la violazione dell’art. 292, comma 2, lett.
Art. 111 cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 15288 del 05/03/2021, Weldensea
Il rigetto della richiesta per motivi formali non integra una preclusione cautelare (tra le più recenti, Sez. 1, n. 15288 del 05/03/2021, Weldensea, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sulricorso di Tribuzio Riccardo, nato a Foggia il 28/10/1993, avverso l’ordinanza in data 16/12/2024 del Tribunale di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell’avv. Andrea Castronovi, che non ha potuto presenziare all’udienza, con cui ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Conordinanza in data 16 dicembre 2024 il Tribunale del riesame di Bari, in accoglimento dell’istanza di riesame presentata da Riccardo Tribuzio, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con le misure congiunte dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con divieto di allontanamento senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurime ricettazioni di beni archeologici e culturali e di autoriciclaggio con l’aggravante della transnazionalità.

2. Il ricorrente eccepisce la violazione del ne bis in idem cautelare (primo motivo), la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., per indeterminatezza del fatto e dei criteri di individuazione del locus commissi delicti (secondo motivo), la violazione di legge per mancanza di motivazione o illogicità della stessa a causa del trattamento deteriore rispetto a quello del coindagato Orioli (terzo motivo). Nella memoria scritta ribadisce le sue difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso ènel complesso infondato. La prima censura ha trovato adeguata risposta nell’ordinanza impugnata ove si è constatato che il rigetto della prima richiesta di misura cautelare era stato giustificato da motivi formali per la mancata enunciazione e l’inadeguato sviluppo dei singoli capi di incolpazione. Il rigetto della richiesta per motivi formali non integra una preclusione cautelare (tra le più recenti, Sez. 1, n. 15288 del 05/03/2021, Weldensea, Rv. 281063 – 01). Nella memoria il ricorrente ha dettagliato la censura riportando uno stralcio dell’ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato, a suo dire, nel merito la richiesta di applicazione di misure cautelari, non sussistendo i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo.

L’affermazione non è apprezzabile perché contenuta solo nella memoria presentata per l’udienza e non nel ricorso per cassazione. Peraltro, non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata ove si dà atto che i capi d’incolpazione erano stati riformulati e la richiesta di applicazione delle misure era stata rimodulata. La seconda censura relativa all’indeterminatezza dei capi d’incolpazione ha del pari trovato adeguata risposta nell’ordinanza che spiega come indichino esattamente i reperti oggetto dei traffici e non vi sia stata lesione del diritto di difesa.

Dalla lettura dell’ordinanza impugnata, infatti, emerge agevolmente che il ricorrente ha potuto formulare specifiche contestazioni in tema di partecipazione in posizione apicale al reato associativo. Il Tribunale del riesame ha poi illustrato in modo esaurientela catena illegale di veicolazione dei beni culturali, le modalità di funzionamento del sodalizio, i ruoli ricoperti dai coindagati, i mezzi adoperati per il traffico illecito e le plurime condotte illecite del Tribuzio. La terza censura appare nuova e per giunta non è suffragata da elementi di valutazione e di comparazione con la posizione del coindagato.

Non è chiaro neanche per quale ragione il ricorrente abbia ritenuta sproporzionata o eccessivamente gravosa l’applicazione di misure non custodiali. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces