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Sentenza — n. 32501/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court allows wrongful detention compensation for overlapping custody periods despite prior acquittal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32501/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy allowed Antonio Pizzata's appeal against the Appellate Court's partial award of wrongful detention compensation. Pizzata argued that the lower court incorrectly excluded a custody period from 2015 to 2017 because he was held under a different, prior title, even though he had been acquitted of that earlier charge. The court ruled in his favor, stating that the exclusion rule for overlapping custody does not apply when the prisoner is definitively acquitted of the prior charge and no separate claim was filed for it.

Regesto Legislator

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Art. 314, comma 4, n. 2 cod. proc. pen.; The right to compensation for wrongful detention is excluded only for periods where restrictions were suffered under another title, unless the prisoner was definitively acquitted of that prior charge and no separate claim was lodged.

Parole chiave

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wrongful detention compensation overlapping custody titles definitive acquittal Italian criminal procedure separate claim requirement custodial restriction Supreme Court of Italy remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 314, comma 4, n. 2 cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 314, comma 4, seconda parte, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 30057 del 04/07/2024
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Testo completo

la seguente SENTENZA sulricorso di Pizzata Antonio, nato a Locri il 30/10/1988, avverso l’ordinanza in data 31/10/2024 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; letta per il MEF la memoria dell’avvocato dello Stato Massimo Bachetti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letto per il ricorrente la memoria dell’avv. Giuseppe Belcastro, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Conordinanza in data 31 ottobre 2024 la Corte di appello di Roma , decidendo in seguito alla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 30057 del 04/07/2024), ha accolto parzialmente la domanda di Antonio Pizzata per la riparazione da ingiusta detenzione nella misura di euro 196.909,70, in relazione alla restrizione in carcere dal 20 gennaio 2015 all’8 ottobre 2019 per i reati degli art. 73 (capi H e I) e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), accuse da cui era stato assolto con sentenza della Corte di appello di Roma in data 26 settembre 2019, irrevocabile il 24 febbraio 2021, per non aver commesso il fatto (capi H e I) e perché il fatto non sussiste (capo A).

2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte territoriale aveva illogicamente espunto dal calcolo dell’indennizzo il periodo di detenzione dal 20 gennaio 2015 al 26 giugno 2017, sofferto anche in forza di altro titolo custodiale, per il quale, nonostante l’intervenuta assoluzione definitiva, non poteva essere presentata un’autonoma istanza di riparazione. Sostiene che la Corte territoriale, una volta escluse la condotta sinergica e la duplicazione di domande, avrebbe dovuto procedere alla liquidazione dell’indennizzo per l’intera durata della custodia cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso èfondato. Al momento dell’esecuzione della custodia cautelare in carcere per i reati degli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto del presente procedimento di riparazione - 20 gennaio 2015 - il ricorrente era già detenuto dal 7 gennaio 2014 per omicidio. L’assoluzione dall’omicidio è intervenuta il 26 giugno 2017 mentre quella dall’associazione per gli stupefacenti e dai reati fine è intervenuta in data 9 ottobre 2020, sentenza irrevocabile il 24 febbraio 2021. Il ricorrente ha precisato che non aveva potuto presentare la domanda di riparazione in relazione alla detenzione per l’omicidio perché, al momento della sentenza e anche nei due anni successivi, era detenuto per il titolo di cui al presente procedimento.

Solo in seguito all’assoluzione dal reato di associazione per gli stupefacenti e dai reati fine, aveva dunque maturato il requisito della domanda di riparazione. La Corte territoriale ha tuttavia negato l’indennizzo per il periodo di compresenza dei due titoli custodiali perché il ricorrente non aveva formulato apposita e separata istanza per il titolo anteriore. L’affermazione non è corretta. Ai sensi dell’art. 314, comma 4, seconda parte, cod. proc. pen., il diritto alla riparazione è escluso per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.

Nel caso in esame, però, il ricorrente è stato assolto in via definitiva per l’altro titolo e non risulta una duplicazione di domanda. S’impone pertanto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per un nuovo esame sul punt