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Sentenza — n. 32185/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls drug trafficking confiscation order due to lack of proof linking seized funds to specific crime profits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32185/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the confiscation of seized funds while upholding the conviction for drug trafficking. The defendant argued that the seized 1,200 euros lacked sufficient evidence to be proven as profit from the specific drug sales charged. The court agreed, ruling that the funds could not be indistinctly confiscated without a direct link to the illicit activity.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 73 DPR 309/90; Art. 240 c.p.: Confiscation of proceeds from drug trafficking requires specific proof that the seized funds constitute the direct economic profit or price of the specific crime charged.

Parole chiave

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drug trafficking confiscation proceeds of crime seized funds DPR 309/90 Italian criminal procedure profit of the crime annulment of sentence confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 444 comma 2 bis cod. proc. pen.
Posto allora che ai sensi dell'art. 444 comma 2 bis cod. proc. pen. 2-bis.
Art. 240 cod. pen.
L'art. 240 cod. pen., espressamente richiamato al comma 7 bis dell'art.
Art. 73 comma 1 DPR 309/90
pen., espressamente richiamato al comma 7 bis dell'art. 73 DPR 309/90, prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, oppure il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez.
Art. 73 comma 5 DPR 309/90
pen., espressamente richiamato al comma 7 bis dell'art. 73 DPR 309/90, prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, oppure il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez.
Art. 85 bis DPR 309/90
Infine, ai sensi dell'art. 85 bis DPR 309/90 che rimanda all'art.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Lucca ha condannato Bouallali Youssef ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
L'art. 240 cod. pen., espressamente richiamato al comma 7 bis dell'art.
art. 240 bis cod. pen
85 bis DPR 309/90 che rimanda all'art. 240 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 3/7/1996, Chabrui
73 DPR 309/90, prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, oppure il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv.
Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017 Cc.
(Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017 Cc. (dep.
Sez. 2, n. 37590 del 30/4/2019
6, Sentenza n. 2762 del 19/12/2023 Cc.
6, Sentenza n. 2762 del 19/12/2023 Cc. (dep.
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Testo completo

seguente Dep O 3 i. a in ci. i a SENTENZA 2 9 SET, 2025 sul ricorso proposto da Bouallali Youssef n. in Marocco il 28/06/1999; avverso la sentenza del 07/10/2024 del tribunale di Lucca; IL FUNZIONAR ZIA RIO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Luana udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Cristina Marzagalli che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca del denaro.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Lucca ha condannato Bouallali Youssef ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al delitto ex art. 73 comma 1 DPR 309/90, inerente il trasporto e detenzione di droga oltre che la cessione di parte della droga detenuta (due involucri in gr.0,82 netti di cocaina), disponendo la sostituzione della pena applicata, della reclusione, con 1920 ore di lavori di pubblica utilità e tra l'altro disponendo la confisca del denaro in sequestro oltre alla confisca e distruzione della droga e di un calzino in sequestro.

2. Avverso la suindicata pronuncia Bouallali Youssef propone, mediante il proprio difensore, ricorso per cassazione, attraverso un motivo di impugnazione.

3. Deduce il vizio di violazione di legge per avere il giudice disposto la confisca del denaro sottoposto a sequestro probatorio pur non emergendo prova che la somma fosse provento di attività di spaccio con riguardo al reato per cui si procede e quindi non costituendo profitto del reato medesimo. .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Si premette che in tema di ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di applicazione della pena, deve ritenersi "illegale" la misura di sicurezza disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per la sua applicazione (ez. 6, Sentenza n. 2762 del 19/12/2023 Cc. (dep. 22/01/2024 ) Rv. 285899 - 01Sez.3, n. 4252 del 15/1/2019, Caruso, Rv. 274946-02; si veda anche Sez.2, n. 37590 del 30/4/2019, Giulivi, Rv. 277083). Posto allora che ai sensi dell'art. 444 comma 2 bis cod. proc. pen. 2-bis. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, consegue che la astratta deduzione avverso sentenza di patteggiamento di una pena o misura di sicurezza illegale è astrattamente ammissibile.

2. Nel merito il ricorso, proposto appare fondato atteso che pur riguardando, i fatti ascritti, tra l'altro, anche la cessione di due ridotte dosi di cocaina, il giudice ha disposto la confisca di ben 1200 euro assunti come provento di cessioni operate nella giornata di accertamento dei fatti contestati, senza alcuna altra specificazione, così apparendo la confisca indistintamente diretta a somme integranti provento di cessioni operate in quel giorno senza alcuna precisazione con l'unico possibile parametro di riferimento in grado di avere riguardo ad ipotesi di profitto economico quali le due cessioni contestate specificamente, così dando adito di voler rappresentare una indistinta produzione di profitti derivanti da cessioni poste al di fuori del fuoco dei reati contestati. 3.Si rammenta, riguardo al tema emerso, la seguente cornice giuridica di riferimento.

L'art. 240 cod. pen., espressamente richiamato al comma 7 bis dell'art. 73 DPR 309/90, prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, oppure il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707), ovvero del prezzo del reato medesimo ossia di quanto dato in corrispettivo per la sua effettuazione. E' pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede.

Come anche del prezzo, ove emerga un corrispettivo per la diversa condotta di detenzione a fine di spaccio. Inoltre, in relazione al reato inerente sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato. (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017 Cc. (dep. 14/12/2017 ) Rv. 272204 - 01).

Infine, ai sensi dell'art. 85 bis DPR 309/90 che rimanda all'art. 240 bis cod. pen., anche con riferimento alla materia degli stupefacenti può procedersi a confisca nei confronti del condannato, salvo che in caso di lieve entità del fatto, ove non sia in grado di giustificare la provenienza del denaro di cui risulta avere a qualsiasi titolo la disponibilità.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata limitatamente al punto concernente la statuizione sulla confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio al Gip del tribunale di Lucca, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la statuizione sulla confisca con rinvio per nuovo giudizio al Gip del tribunale di Lucca, in diversa persona fi