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Sentenza — n. 32163/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to pay court costs without valid excuse.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32163/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to bear procedural costs. The appellant failed to pay the required court fees without demonstrating a valid excuse for the omission. Consequently, the lower court's conviction for illegal possession of funds was upheld by default.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 136 c.p.p.: The failure to pay court costs without a valid excuse renders the appeal inadmissible, and the appellant bears the procedural expenses.

Parole chiave

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inadmissible appeal court costs procedural expenses criminal procedure failure to pay

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.
Art. 136 c.p.p.
art. 27 Cost
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 34895 del 30/03/2022

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Testo completo

In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE GIOVANNI LIBERATI Sent. n. sez. 1329/2025 UP - 18/09/2025 R.G.N. 19040/2025 - Relatore - FABIO ZUNICA SENTENZA Keita Mamadou, nato in Mali il 04/08/1995, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pietro Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 13/02/2025, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli Nord del 07/12/2022, che aveva condannato Keita Mamadou alla pena di anni uno di reclusione, oltre alla confisca della carta del reddito di cittadinanza, in ordine al delitto di cui all’articolo 7, comma 1, d. l. 4/2019.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Va infatti evidenziato come le circostanze attenuanti generiche, dopo l’irrogazione di una pena base contenuta nel minimo edittale, siano state riconosciute al Keita, sia pure non nella massima estensione, avendo la Corte di appello confermato la valutazione del primo giudice, secondo cui la quantità di danaro illecitamente percepita (2.032,32 euro) osterebbe a tale riconoscimento. Del resto, questa Corte ha in passato precisato che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217;

Sez. 1, n. 34895 del 30/03/2022, Di Lorenzo, Rv. 283499 – 01, n.m. sul punto), motivazione che la Corte partenopea ha reso in modo non manifestamente illogico. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in