Italian court dismisses appeal against DASPO order convalidation due to lack of proven 48-hour defense prejudice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Loris Camposeranio against the GIP's order validating a DASPO measure. The applicant argued that the GIP convalidated the police order before the mandatory 48-hour period for defense preparation expired, violating his right to defense. The court dismissed this claim because the defense failed to demonstrate any concrete prejudice resulting from the timing, as no specific memo was submitted to the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, I. n. 401 del 1989; Art. 182 cod. proc. pen.: While the 48-hour period for examining documents and submitting memorials is mandatory for DASPO measures, its violation does not automatically invalidate the convalidation order unless the interested party proves a concrete and specific prejudice to their defense rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMPOSERANIO LORIS nato a GENOVA il 08/11/2001 avverso l'ordinanza del 14/03/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG dottor NICOLA LETTIERI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Camposerano Loris ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Bolzano, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Bolzano del 11/03/2025, notificato al ricorrente in data 12/03/2025 alle ore 15,00, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di cinque anni. 2.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è Zitto notificato al ricorrente in data 12/03/2025 alle ore 15,00.
Tuttavia, alle ore 11,43 del 14/10/2025, il GIP ha provveduto a convalidare il provvedimento del Questore, senza dunque attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di difesa, come da giurisprudenza costante di legittimità, non avendo avuto il difensore il tempo minimo a disposizione per fare richiesta di copia degli atti e per redigere ed inoltrare una memoria difensiva.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Il ricorso è infondato. 1.2. Ritiene il Collegio di dover dar seguito al più recente indirizzo interpretativo elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia (cd. DASPO) non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, ferma restando la necessità, ove il predetto eccepisca la lesione del proprio diritto di difesa, di verificare, in concreto, il pregiudizio da lui subito» (Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024, Ragnoli, Rv. 286707 - 01.
Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 - 01, secondo la quale «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato»). 1.3.
Nel caso in disamina, la difesa ricorrente si è limitata a segnalare il mancato rispetto del termine di quarantotto ore, senza peraltro evidenziare alcun concreto pregiudizio derivante da tale circostanza, non avendo inoltrato a giudice a quo una memoria difensiva che non è stata vagliata, non essendo sufficiente, al riguardo, la generica deduzione della compressione del termine minimo posto a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa.
2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 17/06/2025 il Consigli