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Sentenza — n. 32044/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls seizure of non-drug items due to lack of specific probatory necessity and invalid cash seizure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32044/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order regarding the seizure of items other than the drugs, finding the reasoning insufficiently specific. The appellant argued the generic need to trace asset origin did not justify seizing phones, tools, and cash. The Court ruled that the lower court failed to demonstrate a specific probatory need for these items and that cash cannot be seized for evidentiary purposes unless it has identifying characteristics.

Regesto Legislator

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Art. 324, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990; The seizure of property other than the contraband is invalid if the lower court fails to specify the particular probatory necessity, and monetary sums constituting the crime body cannot be seized for evidentiary purposes.

Parole chiave

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sequestro probatorio necessità probatoria pertinenza denaro corpo reato violazione motivazione sequestro attrezzi rinvio nuovo giudizio bene sequestrato

Disposizioni normative citate

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Art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
PQM Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle cose diverse dalla sostanza stupefacente e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così decis
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Art. 253 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 45847 dell'08/07/2004
Sez. 1, n.14419 dell'01/01/2003
Sez. 1, n.14419 dell'01/01/2003, Rv.
Sez. 5, n.21725 del 16/04/2003
223800; Sez. 5, n.21725 del 16/04/2003, Rv.
Sez. 6, n. 19771 del 09/04/2009
pen., non può essere sottoposta a sequestro per esigenze probatorie, in quanto la prova del reato non discende dalla "res" sequestrata, ma dagli atti di indagine circa il suo rinvenimento (Sez. 6, n. 19771 del 09/04/2009,Rv.
Sez. 3, n. 22110 del 12/02/2015
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HOXHA MERSIN nato in Albania il 26/08/1999 avverso l'ordinanza del 09/09/2024 del TRIB. LIBERTA di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto l'inammissibilità Trattazione cartolare.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 09/09/2024, il Tribunale di Ravenna, sezione del riesame, ha rigettato l'istanza di dissequestro e confermato il decreto di sequestro probatorio disposto dal PM nei confronti di Hoxha Mersin relativamente alla contestazione provvisoria della detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, avente ad oggetto una vanga, una zappa, due involucri di cocaina, due smatphone, due sim card, la somma pari a euro 2278,00 custodita all'interno di un borsello, e l'ulteriore somma di euro 176,55 detenuta all'interno del portafogli. 2.1.Hoxha Mersin ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, difetto di motivazione e motivazione apparante in ordine alla specifica finalità perseguita con la misura reale, posto che il giudice a quo si è limitato a richiamare la necessità di accertamento dei fatti e la provenienza dei beni in modo generico ed esplorativo senza nulla specificare in modo specifico. 2 2.

Con il secondo motivo, lamenta l'assenza di necessità dell'assoggettamento a vincolo delle cose sequestrate, non essendovi alcuna esigenza probatoria di accertamento dei fatti in contestazione. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza del rapporto di pertinenzialità tra il danaro in sequestro e il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, posto che il danaro, anche qualora costituisca corpo del reato, non può essere sottoposto a sequestro probatorio salvo che le banconote o le monete sequestrate abbiano una connotazione identificativa rispetto al fatto da provare.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e di quello di sequestro, limitatamente alla somma di denaro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1.11 ricorso è fondato limitatamente alle cose diverse dalla sostanza stupefacente. Ricorre, infatti, il vizio di motivazione mancante allorchè l'apparato argonnentativo a sostegno del provvedimento sia completamente privo dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal decidente, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, come nel caso in cui esse si risolvano in clausole di stile (Sez. 4, n. 45847 dell' 08/07/2004, Rv. 230415;

Sez. 1, n.14419 dell'01/01/2003, Rv. 223800; Sez. 5, n.21725 del 16/04/2003, Rv. 224553). La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione. Sul punto, infatti, le Sezioni unite hanno irOtti condivisibilmente sancito l'indefettibilità della motivazione sulla finalità probatoria perseguita attraverso il vincolo reale, pur quando si tratti del sequestro del corpo del reato, fornendo risposta affermativa al quesito se anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro (o di convalida di sequestro) probatorio debba essere comunque motivato quanto allo scopo in concreto perseguito, funzionalmente all'accertamento dei fatti.

E' dunque da ritenersi superata, secondo il supremo Collegio, la distinzione fra cose che recherebbero in sé l'evidenza probatoria e cose che non presenterebbero tale autoevidenza, in quanto è comunque necessaria una motivazione che dia conto delle ragioni per le quali l'accertamento del fatto non possa essere perseguito con altre modalità, non limitative del diritto di disporre del bene ed eventualmente idonee ad esonerare dalla necessità del vincolo reale (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli). Occorre, quindi, in ogni caso, secondo la condivisibile impostazione delle Sezioni unite, una motivazione adeguata a dar conto delle esigenze probatorie, sia pur nel rispetto del principio generale, enunciato dall'art. 546, lett. e), cod. proc. pen., secondo cui l'esposizione delle ragioni giustificative della decisione deve essere concisa.

Pertanto, il provvedimento ablatorio deve essere motivato anche e soprattutto in ordine al profilo inerente alla finalizzazione probatoria dell'apprensione del bene, dovendosi esplicitare nell'apparato giustificativo del provvedimento di sequestro (o di convalida di sequestro) il collegamento tra bene da acquisire e accertamento del fatto. 1.2.Nel caso di specie, l'autorità giudiziaria ha rappresentato le concrete risultanze processuali, basate essenzialmente sul verbale di arresto, descritto il luogo di detenzione a fini di spaccio dello stupefacente, occultato all'interno di una buca tra la vegetazione della pineta, ove ricorrente era stato \Asta dagli operanti, e 'gli esiti del successivi) controllo effettuato sull'auto e sulla persona dell'indagato, ritenendo che i fatti siano riconducibili al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990.

Il giudice a quo ha anche indicato la causa giustificatrice per la quale si è proceduto a sequestro, affermando, per tutte le cose oggetto di sequestro, la necessità di individuare la provenienza dei beni e del legittimo proprietario. Tuttavia, tale motivazione è da qualificarsi in termini di apparenza, in quanto si enuncia 4gishatattisemeneweirin modo generico la necessità di procedere al sequestro delle cose diverse dalla sostanza stupefacente, rinvenute in occasione della perquisizione, non essendo specificate le ragioni per cui occorre individuare la provenienza dei beni e il legittimo proprietario dei telefoni cellulari, delle sim e degli attrezzi da lavoro.

Il collegamento tra i suddetti beni in sequestro e le esigenze probatorie non solo non è stato esplicitato nel decreto di convalida emesso dal pubblico ministero ma nemmeno risulta dalla motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, poiché nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato rinvenire un' adeguata esposizione delle ragioni per le quali il compiuto accertamento dei fatti esigerebbe indefettibilmente il mantenimento del vincolo reale sulle sim, sugli smartphone e sugli attrezzi di lavoro, facendo il Tribunale riferimento, in modo generico ed esplorativo, alla necessità di accertare la legittimità del possesso e la legittima provenienza.p4A InoltreKanto attiene al sequestro probatorio di una somma di danaro, si precisa che una somma di danaro, qualificata come corpo del reato di traffico di stupefacenti, ai sensi dell'art.253 cod. proc. pen., non può essere sottoposta a sequestro per esigenze probatorie, in quanto la prova del reato non discende dalla "res" sequestrata, ma dagli atti di indagine circa il suo rinvenimento (Sez. 6, n. 19771 del 09/04/2009,Rv. 243670).

Pertanto, in assenza di specifici elementi dai quali sia desumibile che la prova del reato discende non dal semplice accertamento dell'esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo del reato, ma dal denaro stesso nella sua materialità, come ad esempio per le particolari caratteristiche delle monete o delle banconote, non è suscettibile di essere sottoposta a sequestro probatorio (Sez. 3, n. 22110 del 12/02/2015, Rv. 263661). Ed in particolare, il Tribunale del riesame ha omesso di motivare in relazione alla richiesta di concernente la restituzione della somma di denaro sequestrata ed è indubbio che tale omissione motivazionale possa ricondursi alla violazione di legge nel senso sopra descritto. 2.Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna competente.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle cose diverse dalla sostanza stupefacente e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così decis