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Sentenza — n. 32032/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment due to lack of motivation regarding a different defendant, requiring a new trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32032/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Palermo Court of Appeal's judgment and remanded the case for a new trial. The appellant argued the decision lacked proper motivation and violated the law because the reasoning addressed a different defendant and case entirely. The court ruled that a judgment containing a motivation section for another case is substantively unmotivated and cannot be cured by procedural corrections, necessitating a complete retrial.

Regesto Legislator

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: A judgment correctly identifying the defendant in the header but containing motivation and a ruling for a different defendant is void and cannot be remedied by a corrective measure.

Parole chiave

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lack of motivation different defendant nullity of judgment remedial measures new trial procedural nullity cure of defects errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Mahrrassi ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
«La sentenza che individui correttamente, nell'intestazione, le generalità dell'imputato ma rechi una motivazione e un dispositivo relativi a pronuncia emessa nei confronti di altro soggetto è affetta da nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la quale non può intendersi utilmente sanata ex art.
Art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
pen., la quale non può intendersi utilmente sanata ex art. 183, comma 1, lett.
Art. 130 cod. proc. pen.
Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
pen., per effetto di un provvedimento correttivo che sia stato adottato dal giudice "de plano" e depositato dopo il decorso del termine assegnato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., e comunque quando il provvedimento nullo ha già prodotto i suoi effetti».
art. 130 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018
pen., ma dovrà procedersi, nel caso di impugnazione tempestiva, alla rinnovazione dell'intero giudizio» (Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018, E., Rv.
Sez. 5, n.17926 del 2019
272811 - 01), sostanzialmente confermato da Sez. 5, n.17926 del 2019, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mahrassi Abderrazak, nato in Tunisi il 02/10/1962 avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Palermo;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 ottobre 2024 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza resa in data 21.12.2022 dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, appellata dall'imputato Mahrrassi Abderrazak, ha ridotto la pena allo stesso inflitta in primo grado a mesi sei e giorni quindici di arresto; ha sostituito la pena detentiva con la pena dell'ammenda di euro 975, confermando nel resto l'impugnata decisione; ha indicato in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

2. Mahrrassi ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., mancanza di motivazione, difformità tra dispositivo e motivazione, violazione di legge. Rammentato il tenore del dispositivo, allega che la motivazione si riferisce ad altra sentenza resa il 22 giugno 2023da altro Tribunale, nei confronti di altro imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. 1.La sentenza impugnata, pur recante, in intestazione, il nome dell'odierno ricorrente, Mahrrassi, l'imputazione formulata nei suoi confronti e il numero di registro generale di Corte di appello corrispondente a quello del dispositivo reso nei confronti del ricorrente, reca una motivazione interamente dedicata ad altra vicenda e ad altro imputato (Gennaro Simone), giudicato dalla Corte territoriale nello stesso giorno. Trova allora applicazione il principio per il quale «[E] nulla, ma non inesistente, la sentenza d'appello che, pur riportando correttamente il nome dell'imputato, la sentenza di primo grado e il dispositivo letto in udienza, reca una motivazione relativa ad altra decisione impugnata da un altro imputato; ne consegue che, mancando nella sostanza la motivazione, l'errore non è emendabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., ma dovrà procedersi, nel caso di impugnazione tempestiva, alla rinnovazione dell'intero giudizio» (Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018, E., Rv. 272811 - 01), sostanzialmente confermato da Sez. 5, n.17926 del 2019, Rv. 275910 - 01:

«La sentenza che individui correttamente, nell'intestazione, le generalità dell'imputato ma rechi una motivazione e un dispositivo relativi a pronuncia emessa nei confronti di altro soggetto è affetta da nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la quale non può intendersi utilmente sanata ex art. 183, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., per effetto di un provvedimento correttivo che sia stato adottato dal giudice "de plano" e depositato dopo il decorso del termine assegnato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., e comunque quando il provvedimento nullo ha già prodotto i suoi effetti».

2. La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Co