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Sentenza — n. 30908/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for being generic and failing to specify legal grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30908/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were generic and failed to specify the exact legal violations or factual elements supporting the request. The appellant argued for acquittal on recidivism and lack of evidence regarding the underlying copyright infringement, but the court found these complaints lacked the required specificity under Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court refused to re-evaluate the lower court's factual findings or apply different legal interpretations, upholding the conviction for receiving stolen goods.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale; Il ricorso è inammissibile se formulato in modo generico senza indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la domanda, poiché il giudice di legittimità non può rielaborare l'impugnazione per estrarre motivi suscettibili di scrutinio da un coacervo indifferenziato.

Parole chiave

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generic appeal grounds specific legal reasons factual elements required cassation inadmissibility criminal procedure code recidivism defense copyright infringement inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale
Si ricorda che l'art. 581, lett.
Art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale
Art. 606, comma 1, lett. e) del codice di procedura penale
Si è infatti ritenuto, anche recentemente, che il ricorrente che intende denunciare .contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 3 del codice di procedura penale
Si è infatti ritenuto, anche recentemente, che il ricorrente che intende denunciare .contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 348 del codice penale
1.Con sentenza del 28/05/2024, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, con la quale Russo Antonio è stato condannato per il reato di cui all'art. 348, cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
La doglianza è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015
Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015
264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Rv.
Sez. 2, n. 38376 del 24/05/2019
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Testo completo

ancelleria SENTENZA sul ricorso proposto da: Oggi, Russo Antonio nato a NAPOLI il 04/04/1972 R SET. 2025 avverso la sentenza del 28/05/2024 della Corte d'appello di Napoli IL FUNZIONA IZIARD Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Luan udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità Trattazione cartolare.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 28/05/2024, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, con la quale Russo Antonio è stato condannato per il reato di cui all'art. 348, cod. pen., per aver detenuto, in concorso con Pizzo Antonio, n.8850 DVD, provento del delitto di illecita duplicazione.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione Russo Antonio, e ne ha chiesto l'annullamento formulando un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di ricettazione, posto che non vi è prova che il reato presupposto di duplicazione e riproduzione delle opere tutelate dal diritto d'autore non sia stato posso in essere dal ricorrente o che vi abbia in qualche modo concorso nella realizzazione. Inoltre, il ricorrente evidenzia l'assenza di apporto fornito rispetto alla realizzazione dell'evento, posto che, al momento dell'effettuazione dei controlli, egli si trovava all'interno del locale intento a sistemare i CD e DVD sugli scaffali mentre il correo deteneva le chiavi del portone del suddetto locale.

Non è stato effettuato alcun accertamento sui CD e DVD, onde accertarne l'illecita duplicazione, ma ne è stata verificata soltanto la nnera funzionalità, elemento che,, tuttaviax- non costituisce, in punto di fatto, un presupposto legittimante la qualificazione della condotta. Lamenta altresì la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con prevalenza sulla contestata recidiva, contestando il giudizio di comparazione delle circostanze eterogenee.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità.

4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale, in replica alla requisitoria scritta del Procuratore Generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Come evidenziato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, il ricorso è generico e solleva doglianze non dedotte con i motivi di appello, posto che il ricorrente solleva in modo pronniscuo plurimi vizi di motivazione e violazioni di legge sostanziale e processuale. Si ricorda che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso, concernenti in modo cumulativo vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio. La denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett.

c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez.1, n. 39122 del 22/09/2015, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Rv. 263541). Si è infatti ritenuto, anche recentemente, che il ricorrente che intende denunciare .contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. peri :, ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inannmissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez.2, n.38(376 del 24/05/2019, Rv. 27751).

Inoltre, anche prescindendo da tali rilievi, si rileva che la questione della omessa verifica sui CD e DVD oggetto di sequestro non è stata sollecitata con l'atto di appello, che concerneva il contributo materiale fornito e la disponibilità del locale e delle merci ivi detenute (motivo 1), l'assenza di prova del concorso nel reato presupposto e l'affermazione della responsabilità per il reato di ricettazione (motivo 2) e l'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. La doglianza è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

Si osserva inoltre che il giudice a quo ha inferito, dal fatto che nel locale non sono stati rinvenuti strumenti atti alla duplicazione dei supporti informatici, che il ricorrente non abbia partecipato alla realizzazione del reato presupposto. Pertanto, il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, vorrebbe ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito,• sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle