Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30592/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30592/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30592/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pennacchi Massimo nato a ROMA il 26/02/1968 avverso l'ordinanza del 23/11/2024 del GIP TRIBUNALE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto l'annullamento senza rivio

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 30592/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rappresenta il ricorrente di aver tempestivamente depositato a mezzo del proprio difensore inviandole con pec in data 23/11/2024 alle 15:16 memoria difensive che pertanto non è stata vagliate ed esaminate dal giudice a quo. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza inerenti l'adozione dell'ulteriore misura dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di pubblica sicurezza. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione di pericolosità e alla richiesta di disapplicazione della recidiva, doglianza che era stata specificatamente formulata con la memoria difensiva.

Parole chiave

Generato dall'IA
estensione del diritto di visita termine di revisione decadenza legale divieto di accedere a un dato territorio accesso dei media autorizzazione ad agire
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pennacchi Massimo nato a ROMA il 26/02/1968 avverso l'ordinanza del 23/11/2024 del GIP TRIBUNALE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto l'annullamento senza rivio

RITENUTO IN FATTO

1.Pennacchi Massimo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla GIP del Tribunale di Roma di convalida del provvedimento del Questore di Roma del 23/10/2024 con il quale veniva fatto divieto al ricorrente di accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell'Unione Europea inerenti qualunque incontro di calcio disputato a qualunque livello con l'obbligo di presentazione presso gli uffici di pubblica sicurezza per la durata di 5 anni. 2.11 ricorrente affida al ricorso a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce violazione del diritto di difesa, non essendo stato rispettato il termine minimo di 48 ore tra la notifica del provvedimento del Questore, avvenuta alle in data 21/11/2024 alle 15:35, e il provvedimento di convalida emesso dal giudice in data 23/11/2024 alle ore 11, 41.

Rappresenta il ricorrente di aver tempestivamente depositato a mezzo del proprio difensore inviandole con pec in data 23/11/2024 alle 15:16 memoria difensive che pertanto non è stata vagliate ed esaminate dal giudice a quo. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza inerenti l'adozione dell'ulteriore misura dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di pubblica sicurezza. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione di pericolosità e alla richiesta di disapplicazione della recidiva, doglianza che era stata specificatamente formulata con la memoria difensiva.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Preliminarimente, deve rilevarsi la tardività del ricorso per cassazione, in quanto depositatoin data 27/12/2024, oltre il termine di quindici giorni, essendo stata notificata l'ordinanza di convalida al Pennacchi in data 28/11/2024. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 07/04/2025 Il consigliere estensor