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Sentenza — n. 30585/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30585/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30585/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è fondato limitatamente alla richiesta di qualificazione dei fatti contestati nel capo D) ai sensi dell'art. dell'art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990, questione che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, avrebbe dovuto affrontare, in quanto proposta con i motivi di appello (concernenti la responsabilità, l'omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990 e l'applicazione dell'attenuante della minima importanza di cui all'art.114 cod. pen.). In ordine alla questione inerente all'affermazione della responsabilità e alla descrizione del contributo offerto dall'imputata alla realizzazione del reato in concorso con altri, ai sensi dell'art.110 cod. pen., si ricorda che, in tema di concorso di persone, il ruolo concorsuale di un soggetto può esplicarsi attraverso le condotte più varie, essendo necessario che si sia fornito un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, con la coscienza e volontà di arrecare un apporto alla realizzazione dell'evento illecito (Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, Rv. 247127).

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R.309/1990, art. 114 cod. pen, art. 73 comma 5 D.P.R.309/1990; Sentenza — n. 30585/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di una questione di fatto, inerente all'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, e considerato che la questione della qualificazione del reato di cessione illecita di sostanza stupefacente di cui al capo D) nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90, è stata in precedenza decisa dalla Corte di appello, con sentenza sul punto passata in giudicato.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali errore nella commisurazione della pena sanzione sostitutiva scemata imputabilità revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R.309/1990
dell'art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990, questione che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, avrebbe dovuto affrontare, in quanto proposta con i motivi di appello (concernenti la responsabilità, l'omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.
art. 114 cod. pen
73, comma 5, D.P.R.309/1990 e l'omessa applicazione dell'attenuante della minima importanza di cui all'art. 114 cod. pen.
art. 73 comma 5 D.P.R.309/1990
dell'art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990, questione che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, avrebbe dovuto affrontare, in quanto proposta con i motivi di appello (concernenti la responsabilità, l'omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Di Grande Federica nato a AUGUSTA il 30/07/1993 avverso la sentenza del 14/11/2024 della Corte d'appello di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Di Grande Federica ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 14/11/2024 che, pronunciando in sede rescissoria, ha confermato la condanna a sei anni e nove mesi di reclusione inflitta in primo grado per i reati di cui ai capi A) (art.74 d.P.R.309/1990) e D) (art. 73 d.P.R.309/1990). 2.Si precisa che la Corte di cassazione, Sez.4, con sentenza n.26547 del 2024, ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 03/02/2023, ritenendo fondati il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto dall'imputata, concernenti il capo D) e, in particolare, l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990, l'omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990 e l'omessa applicazione dell'attenuante della minima importanza di cui all'art. 114 cod. pen.

Si precisa che i fatti contestati nel capo D) concernono la cessione, in concorso con Settipani Angela Desiree, Spinali Antonino e Zappalà Salvatore Alfio, di 18 dosi di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo mdnna e cocaina, a soggetti non identificati, per un importo complessivo di euro 250,00 nella notte tra il 9 e il 10 settembre del 2017, presso la discoteca Afrobar. Al riguardo, la Corte di cassazione ha affermato che la disamina della doglianza formulata dalla Di Grande, che contestava la sussistenza dei requisiti di sussistenza del concorso di persone (posto che il giudice di primo grado aveva descritto la condotta ascritta alla Di Grande come inerente alla sola detenzione di due dosi, senza ulteriore menzione della portata del contributo dalla stessa fornito all'attività di spaccio), era stata del tutto omessa dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.

La Corte di appello di Messina si era infatti limitata ad affermare che il reato di cui al capo D) non potesse essere ricondotto nell'alveo del quinto comma dell'art. 73 d.P.R.309/1990 in considerazione del numero di dosi cedute e dell'importo complessivo ricavato dalla vendita, senza alcuna specifica indicazione dell'apporto fornito alla realizzazione del fatto da parte della ricorrente. Pertanto, la Sezione 1:--délla Corte di legittimità ha annullato per omessa motivazione la sentenza della Corte di Appello di Messina del 03/02/2023, e(gRe_ o kik-, CA • Lx_ limitatamente al reato di cui al capo D), con rinvio ad altra sezionebter nuovo esame ed eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, e ha dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento alle doglianze concernenti il capo A), relative alla partecipazione al reato associativo.

3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 14/11/2024, emessa in sede rescissoria a seguito del suddetto annullamento, ricorre per cassazione l'imputata, con unico motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità e in ordine alla denegata qualificazione del fatto in termini di lieve entità, avendo il giudice a quo fatto malgoverno delle conversazioni intercettate e ritenuto che l'imputata abbia fornito un contributo rilevante alla cessione, senza tuttavia descrivere in che cosa tale contributo si sia manifestato, considerato che la Di Grande era nella disponibilità di sole due dosi di stupefacente che potevano esser detenute anche per esclusivo uso personale, che l'entità della somma ricevuta complessivamente al termine della nottata, pari a euro 250,00, è incompatibile con il prezzo per la cessione di 18 dosi di cocaina, elemento che depone anche in favore della natura di droga leggera della sostanza stupefacente.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di una questione di fatto, inerente all'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, e considerato che la questione della qualificazione del reato di cessione illecita di sostanza stupefacente di cui al capo D) nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90, è stata in precedenza decisa dalla Corte di appello, con sentenza sul punto passata in giudicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla richiesta di qualificazione dei fatti contestati nel capo D) ai sensi dell'art. dell'art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990, questione che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, avrebbe dovuto affrontare, in quanto proposta con i motivi di appello (concernenti la responsabilità, l'omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990 e l'applicazione dell'attenuante della minima importanza di cui all'art.114 cod. pen.). In ordine alla questione inerente all'affermazione della responsabilità e alla descrizione del contributo offerto dall'imputata alla realizzazione del reato in concorso con altri, ai sensi dell'art.110 cod. pen., si ricorda che, in tema di concorso di persone, il ruolo concorsuale di un soggetto può esplicarsi attraverso le condotte più varie, essendo necessario che si sia fornito un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, con la coscienza e volontà di arrecare un apporto alla realizzazione dell'evento illecito (Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, Rv. 247127).

L'attività costitutiva del concorso può dunque essere rappresentata da qualsiasi comportamento che fornisca un apprezzabile contributo alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso o che agevoli l'opera dei concorrenti, in tutte o in alcune delle fasi di ideazione, di organizzazione ed esecuzione della condotta criminosa, potendo consistere nella agevolazione alla sua preparazione o consumazione o nella rimozione di ogni ostacolo alla realizzazione di esso (Sez. U, 30/10/2003,n 45276; Sez 1, n. 5631 del 17701/2008, Rv. 238648; Sez 1, n.10730 del 18/02/2009, Rv 242849), purchè il contributo del concorrente si sia comunque collocato lungo l'arco dell'iter criminis e non dopo l'esaurimento di esso, con la consumazione del reato.

Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha ritenuto provato che la ricorrente abbia fornito un contributo materiale alla realizzazione del fatto, richiamando il contenuto delle conversazioni intercorse tra la ricorrente e la Settipani poco prima di recarsi presso l'Afrobar, concernenti la scelta del tipo di abbigliamento da indossare per la serata, dalla quale si evince che le due donne prediligessero capi di abbigliamento, quale la salopette o altro capo dotato di tasche, idonei ad occultare la sostanza stupefacente da spacciare nel corso della nottata presso la discoteca.

Inoltre, il giudice ha richiamato le intercettazioni delle conversazioni intercorse tra la Settipani e lo Zappalà nel corso della nottata e delle prime ore della mattinata, concernenti le cessioni di stupefacente effettuate fino a quel momento, e in particolare quanto riferito dalla Settipani in ordine alle "ultime tre" rimaste nella sua disponibilità e alle due dosi detenute dalla Di Grande ("dice Fede 2"), essendo già esaurito il quantitativo nel corso della notte, tanto che lo Zappalà era costretto a dirottare i clienti verso altro spacciatore.

La successiva intercettazione della conversazione intercorsa tra Settipani e Zappalà concerne invece il ricavato complessivo della vendita intercorsa durante la notte e la mattinata di tutto lo stupefacente detenuto dalle due donne, pari a circa 250 euro, cifra cheAZappalà però contestava, in quanto inferiore al previsto. Pertanto, in modo logico, esente da vizi, non sindacabile in questa sede, la Corte di appello ha ritenuto che la ricorrente abbia concorso, unitamente a Settipani, Zappalà ed altri, alla cessione di complessivi 18 dosi di sostanza stupefacente avvenuta nel corso della notte tra il 9 e il 10 settembre 2017, non rilevando, trattandosi di fattispecie concorsuale, il quantitativo di stupefacente materialmente detenuto dalla partecipe, quanto piuttosto il quantitativo di stupefacente complessivamente detenuto da tutti i complici.

Ne segue che la ricorrente, nell'evidenziare che le intercettazioni attestano la detenzione di sole_due dosi ("dice Fede 2"), sostanzialmente sottopone alla Corte una questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

2. Tuttavia, la Corte territoriale nulla ha affermato in ordine alla richiesta di qualificazione del suddetti fatti ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R.309/1990, ben potendo, in caso di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.(Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, Rv. 286581).

Dall'apparato argomentativo della sentenza impugnata non si evince infatti quale sia stato l'iter logico -giuridico esperito dai giudici di merito sul punto, non essendovi alcun cenno alla tematica relativa alla qualificazione del fatti ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R.309/1990, benché al riguardo, fosse stato formulato un esplicito motivo di appello, onde ricorre il vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo allorquando quest'ultima venga completamente omessa ma anche qualora l'apparato argomentativo sia privo di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011;

Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763).Si impone pertanto un pronunciamento rescindente sul punto. 4.La sentenza impugnata deve, dunque esser annullata con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente al reato di cui all'art. dell'art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990. Il ricorso è inammissibile nel reato. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla lieve entità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990 ascritto alla ricorrente al capo D della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina.

Dichiara inammissibile il rico