Sentenza — n. 30424/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da LUCA RAMACCI - Presidente - Sent. n. sez. 256/2025 ANTONELLA DI STASI UP - 12/02/2025 LORENZO ANTONIO BUCCA R.G.N. 34540/2024 ENRICO MENGONI UBALDA MACRI' - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Diop Toni - Cui 05MZ1K0, nato in SENEGAL il 02/03/1988, avverso la sentenza del 11/09/2024 della Corte d'appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30424/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. I Giudici di merito hanno accertato che l’imputato ha commesso una pluralità di cessioni di eroina, cocaina e crack, nella misura di migliaia di cessioni, precedute da contatti telefonici con utenze dedicate, con cadenza quotidiana per oltre sette mesi, verso il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30424/2025 Roma, lì, 08/09/2025 corrispettivo di 30-40 euro a dose, nella nota piazza di spaccio di Barriera di Milano a Torino. Di qui l’ampia ed esauriente motivazione che, in coerenza con i criteri elaborati dalla giurisprudenza, ha escluso la possibilità di applicare il quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (tra le più recenti, Sez.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da LUCA RAMACCI - Presidente - Sent. n. sez. 256/2025 ANTONELLA DI STASI UP - 12/02/2025 LORENZO ANTONIO BUCCA R.G.N. 34540/2024 ENRICO MENGONI UBALDA MACRI' - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Diop Toni - Cui 05MZ1K0, nato in SENEGAL il 02/03/1988, avverso la sentenza del 11/09/2024 della Corte d'appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 11 settembre 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 6 luglio 2022 del Tribunale di Torino che aveva condannato Toni Diop alle pene di legge per il reato dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 consistente in plurime cessioni di stupefacente (eroina, cocaina, crack).
2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché gli era stato negato il rito abbreviato (primo motivo) e perché il fatto non era stato qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. I Giudici di merito hanno accertato che l’imputato ha commesso una pluralità di cessioni di eroina, cocaina e crack, nella misura di migliaia di cessioni, precedute da contatti telefonici con utenze dedicate, con cadenza quotidiana per oltre sette mesi, verso il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30424/2025 Roma, lì, 08/09/2025 corrispettivo di 30-40 euro a dose, nella nota piazza di spaccio di Barriera di Milano a Torino. Di qui l’ampia ed esauriente motivazione che, in coerenza con i criteri elaborati dalla giurisprudenza, ha escluso la possibilità di applicare il quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (tra le più recenti, Sez.
U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01). Il Tribunale di Torino ha ritenuto di non applicare gli aumenti della continuazione interna tra le varie cessioni, ma questo non ha immutato il fatto come contestato originariamente dal P.m., per cui correttamente la Corte territoriale, che non ha mancato di sottolineare l’errore del Giudice che non aveva considerato separatamente le cessioni effettuate in un ampio arco di tempo, ha ritenuto di rigettare la richiesta di ammissione al rito abbreviato, peraltro tardivamente formulata solo all’udienza dell’11 settembre 2024 e neanche prospettata con i motivi di appello.
La motivazione è ineccepibile su entrambi i punti oggetto di censura. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 12/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UBALDA MACRI' LUCA RAMACCI