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Sentenza — n. 30411/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls lower court dismissal of appeal due to missing power of attorney, ruling it was validly filed. The defense argued the document was submitted later but the court found it was digitally signed before filing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30411/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower tribunal's decision dismissing the appeal on grounds of a missing power of attorney. Although the defense had not attached the document initially, it was digitally signed before the appeal's submission and later produced in court upon request. The court held that the lower court erred in declaring the appeal inadmissible and ordered a remand for the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 3 del decreto del Ministero della Giustizia n. 206 del 27/12/2024; Art. 1, comma 3 del decreto del Ministero della Giustizia n. 217 del 29 dicembre 2023: A procedural defect regarding the late attachment of a power of attorney does not render an appeal inadmissible if the document was validly executed prior to filing and produced in court upon request.

Parole chiave

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power of attorney digital signature procedural defect inadmissibility remand for merits criminal appeal double filing track

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 3 del decreto del Ministero della Giustizia n. 206 del 27/12/2024
L’art. 1, comma 3, prevede infatti che sino al 31/12/2025 per i soggetti abilitati interni ed esterni è consentito il deposito con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di cui a:- libro IV, (misure cautelari); - impugnazioni in materia di sequestro probatorio.
Art. 1, comma 3 del decreto del Ministero della Giustizia n. 217 del 29 dicembre 2023
L’art. 1, comma 3, prevede infatti che sino al 31/12/2025 per i soggetti abilitati interni ed esterni è consentito il deposito con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di cui a:- libro IV, (misure cautelari); - impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

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Testo completo

ata 24/10/2024 del ottobre 2024, per cui la circostanza che il sistema l’avesse rifiutata con la motivazione “atto abilitante assente” non rilevava, perché non vi erano dubbi che sussistesse una valida procura alle liti prima della presentazione dell’istanza di riesame. La procura alle liti era stata poi rinnovata per la fase del riesame il 6 ottobre 2024 ed era stata sottoscritta digitalmente il 12 ottobre,al momento della presentazione dell’istanza. Il difensore aveva però dimenticato di allegare la procura,adempimento che aveva assolto il 18 ottobre, proprio su richiesta del Tribunale. Contesta dunque la decisione del Tribunale che aveva negato validità alla procura alle liti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso èfondato. Risulta agli atti che l’avv. Luca Gaggiotti è stato nominato procuratore speciale di Corrado Casaburi in data 6 ottobre 2024 per la proposizione della richiesta di riesame, come da atto depositato su richiesta del Tribunale, sottoscritto con firma digitale del difensore in data 12 ottobre 2024. E’ certo, dunque, che l’atto, essendo stato sottoscritto digitalmente, è stato formato in data anteriore alla presentazione della richiesta di riesame. Peraltro, si evidenzia che il difensore ha prodotto la procura alle liti in udienza, proprio su richiesta del Tribunale, e che, all’epoca, era previsto il cosiddetto doppio binario di deposito, cartaceo e telematico, come del resto è previsto tuttora in virtù del decreto del Ministero della Giustizia n. 206 del 27/12/2024 , intitolato Regolamento concernente modifiche al decreto n. 217 del 29 dicembre 2023, in materia di processo penale telematico.

L’art. 1, comma 3, prevede infatti che sino al 31/12/2025 per i soggetti abilitati interni ed esterni è consentito il deposito con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di cui a:- libro IV, (misure cautelari); - impugnazioni in materia di sequestro probatorio. Pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso pronunciata dal Tribunale del riesame per carenza di procura è errata e l’ordinanza va annullata con rinvio, affinché il Tribunale di Roma provveda ad esaminare nel merito la richiesta di riesame presentata con il ricorso erroneamente giudicato inammissibile per difetto di procura alle liti.