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Sentenza — n. 30394/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30394/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30394/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 22 gennaio 2024, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione emessa in data 19 ottobre 2020 dal Tribunale di Paola, con la quale Aldo Antonuccio, concesse le attenuanti generiche, era stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di giorni 30 di arresto ed euro 15.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 44, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A); 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capi C e D), nonché art. 134, 142 e 181, comma 1, del d. lgs. n. 42 del 2004 (capo B); fatti accertati in Cetraro il 29 settembre 2011.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30394/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con il quinto motivo, infine, è stata eccepita la mancata applicazione della sanatoria prevista dall’art. 181, comma 1 ter, del d. lgs. n. 42 del 2004, che esclude la punibilità per gli interventi edilizi minori, come quelli per cui si procede. 2.1. Con memoria del 21 maggio 2025, l’avvocato Beniamino Iacovo, difensore di fiducia dell’imputato, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendone sinteticamente le argomentazioni.

Parole chiave

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prevenzione antisismica costruzioni non autorizzate responsabilità dell'architetto altri reati violazione delle norme edilizie risarcimento per atto illecito
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Testo completo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni rassegnate dall’avvocato Beniamino Iacovo, difensore di fiducia dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 gennaio 2024, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione emessa in data 19 ottobre 2020 dal Tribunale di Paola, con la quale Aldo Antonuccio, concesse le attenuanti generiche, era stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di giorni 30 di arresto ed euro 15.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 44, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A); 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capi C e D), nonché art. 134, 142 e 181, comma 1, del d. lgs. n. 42 del 2004 (capo B); fatti accertati in Cetraro il 29 settembre 2011.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello calabrese, Antonuccio, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi. Con il primo, la difesa contesta la mancata declaratoria di prescrizione dei reati contestati all’imputato, i quali sono stati commessi nel settembre 2011, ovvero oltre sette anni e mezzo prima della sentenza del Tribunale resa nel 2020. Con il secondo motivo, correlato al primo, è stato eccepito il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto alla questione della prescrizione, che era stata sollevata sia dalla difesa dell’imputato che dal Procuratore generale.

Con il terzo motivo, il ricorrente si duole dell’erronea applicazione delle norme in materia di autorizzazione edilizia e paesaggistica, osservando che le sanzioni penali si applicano ai soli lavori che determinano un aumento volumetrico o una nuova superficie utile, mentre, nel caso di specie, l’imputato non ha realizzato né un aumento di superficie, né la creazione di nuovi volumi. Con il quarto motivo, la difesa deduce l’illogicità della motivazione con riferimento alla normativa antisismica, evidenziando che, in base ai criteri fissati dalla circolare del Genio Civile di Agrigento, le opere costruite dall’imputato non necessitano di autorizzazione sismica, in ragione della loro modesta entità.

Con il quinto motivo, infine, è stata eccepita la mancata applicazione della sanatoria prevista dall’art. 181, comma 1 ter, del d. lgs. n. 42 del 2004, che esclude la punibilità per gli interventi edilizi minori, come quelli per cui si procede. 2.1. Con memoria del 21 maggio 2025, l’avvocato Beniamino Iacovo, difensore di fiducia dell’imputato, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendone sinteticamente le argomentazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In accoglimento dei primi due motivi, tra loro sovrapponibili e assorbenti rispetto agli altri, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i reati per cui si è proceduto sono estinti per prescrizione. E invero i reati ascritti ad Antonuccio sono di natura contravvenzionale, per cui il relativo termine di prescrizione massima si computa in 5 anni (e non in 7 anni e 6 mesi, come erroneamente affermato nel ricorso). Ora, tale temine, risalendo i fatti al 29 settembre 2011, risulta decorso il 29 settembre 2016: a tale periodo vanno aggiunti 2009 giorni di sospensione intervenuti nel giudizio di primo grado, per cui la prescrizione finale risulta maturata il 31 marzo 2022, ossia ben prima della sentenza impugnata, emessa quasi due anni dopo, ovvero il 22 gennaio 2024.

Ne consegue che, in conformità con la richiesta del Procuratore generale, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo tutti i reati ascritti ad Antonuccio estinti per prescrizione già prima dell’emissione della decisione da parte della Corte di appello. Alla declaratoria di estinzione dei reati consegue la revoca dell’ordine di demolizione e di rimessione in pristino, mentrerestano ferme le competenze dell’Amministrazione comunale per quanto riguarda il potere-dovere di disporre la demolizione e la rimessione in pristino.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Revoca l’ordine di demolizione e di rimessione in pristino. Così deciso il 29.05.2025 Il consigliere estensore Il Presidente Fabio Zunica Luca Ramacci