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Sentenza — n. 30366/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30366/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30366/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 21 febbraio2025, la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza proposta nell’interesse di Ester Di Palma e di SerafinaVanacore, finalizzata a ottenere la revoca dell’ordine didemolizione emess o in esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento, il 22 novembre 1999 , irrevocabile il 24 aprile2002, riferita ad abusi edilizi commessi nel Comune di Vico Equense .

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30366/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Né a diverse conclusioni può pervenirsi invocando l’art. 1, comma 65, della legge della Regione Campania n. 5 del 2013, secondo cui gli immobili acquisiti al patrimonio dei Comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, prevendo altresì tale disposizione che i Comuni stabiliscono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell’acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa.

Parole chiave

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diritto d'abitazione abitazione individuale disdetta della locazione abitativa priorità di rialloggiamento soggiorno obbligato piano di assegnazione della destinazione residenziale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze proposte, i ricorsi di Ester Di Palma e di SerafinaVanacore devono essere rigettati, con onere per le ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da Di Palma Ester, nata negli Stati Uniti d’America il 18-03-1965, Vanacore Serafina,nata a Vico Equense il 2 8 - 1 0 - 19 40 , avverso l’ordinanza del 21-02-2025della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott.ssaSilvia Salvadori che ha concluso per l’inammissibilità de i ricors i .

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 febbraio2025, la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza proposta nell’interesse di Ester Di Palma e di SerafinaVanacore, finalizzata a ottenere la revoca dell’ordine didemolizione emess o in esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento, il 22 novembre 1999 , irrevocabile il 24 aprile2002, riferita ad abusi edilizi commessi nel Comune di Vico Equense .

2. Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione,laDi Palma e la Vanacore , tramite illoro comune difensor e e procuratore speciale , ha nno proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motiv o, con il quale la difesa deduce il vizio di motivazione e l’inosservanza della legge della Regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013, rilevando che l’art. 1, comma 65, della predetta legge regionale conferisce fondamento giuridico all’interesse delle ricorrenti, riconoscendo tale norma precedenza a coloro che, al tempo della loro acquisizione al patrimonio del Comune, già occupavano i relativiimmobili, previa verifica dell’indisponibilità di altre idonee soluzioni abitative: tale disposizioneè peraltro tuttora vigente, avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 7 del 23 gennaio 2023, dichiarato inammissibile la relativa questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Napoli con ordinanza del 24 febbraio 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati.

1. Occorre infatti evidenziare che la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di revoca dell’ordine di demolizione è stata legittimamente fondata dalla Corte di appello sull’esistenza di un presupposto non contestato, ovvero l’avvenuta acquisizione dell’immobile di cui si discute al patrimonio del Comune di Vico Equense, avvenuta ai sensi dell’art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001. In tal senso la decisione impugnata ha operato buon governo del principio più volte affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019, Rv. 277500 e Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Rv. 268133), secondo cui, in tema di reati edilizi, l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’immobile abusivo fa cessare l’interesse alla revoca o alla sospensione dell’ordine di demolizione in capo al precedente proprietario del bene, il quale, a seguito del provvedimento acquisitivo, deve ritene rsi terzo estra neo alle vicende giuridiche dell ’ immobile.

Infatti, una volta esauritasi la procedura ablatoria con il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale, provvedimento che costituisce titolo per la successiva immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari, il precedenteproprietario è privato della titolarità e disponibilità del bene stesso e, quindi, viene a trovarsi anche nella condizione dell’impossibilità di eseguire l’ordine di demolizione, nonpotendo compie re un atto di intervento su una cosa altrui .

2. Né a diverse conclusioni può pervenirsi invocando l’art. 1, comma 65, della legge della Regione Campania n. 5 del 2013, secondo cui gli immobili acquisiti al patrimonio dei Comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, prevendo altresì tale disposizione che i Comuni stabiliscono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell’acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa.

Ora, se deve convenirsicon la difesa sul fatto che tale norma è ancora vigente (e del resto la stessa Corte territoriale ha ricordato che la Consulta ha dichiarato inammissibile la relativa questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Napoli con ordinanza del 24 febbraio 2020), occorre tuttavia evidenziare chela disposizione in esame non vale di per sé a qualificare l’interesse delle ricorrenti, posto che è rimasta meramente potenziale la prospettiva dell’assegnazione allaDi Palma e alla Vanacore dell’immobile oggetto dell’ordine di demolizione, non risultando comprovata l’esistenza ( o anche solo la programmazione)di iniziative in tal senso da parte del Comune di Vico Equense, essendo a tal fine prevista l’adozione di uno specifico schema procedimentale.

In definitiva, deve ritenersi che il solo richiamo normativo all’art. 1, comma 65, della legge della Regione Campania n. 5 del 2013 non sia sufficiente a radicare l’interesse a richiedere la revoca dell’ordine di demolizione, in assenza di elementi univoci che inducano a ritenere, se non certa, quantomeno possibile in concreto l’applicazione della predetta norma alla singola vicenda per cui si procede.

3. In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze proposte, i ricorsi di Ester Di Palma e di SerafinaVanacore devono essere rigettati, con onere per le ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M Rigetta i ricorsi e condanna lericorrenti al pagamento delle spese processuali. Così decisoil 23.06.2025 Il consiglie