Italian court quells copyright infringement conviction for home-use card in public pizzeria due to unproven profit motive.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation annulled the lower court's conviction for copyright infringement against a pizzeria owner who streamed a match using a domestic premium card. The defendant argued that no profit motive existed since the service was not advertised and did not attract extra customers. The court agreed, ruling that the crime requires proof of intent to lure more patrons, which was not substantiated in the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 171-ter, lett. a), c), e), legge n. 633 del 1941; The transmission of a protected service in a public place using a domestic license card does not constitute copyright infringement unless the prosecution proves an intent to generate profit by attracting additional customers.
Parole chiave
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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Aldo Aceto - Presidente - Sent. n. sez. 1140 Vittorio Pazienza PU – 27/06/2025 Antonella Di Stasi R.G.N. 10379/2025 Ubalda Macrì -Relatore - Maria Beatrice Magro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di Demaio Antonio, nato a Bagnara Calabra il 04/08/1964, avverso la sentenza in data 13/02/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 13 febbraio 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza in data 9 ottobre 2020 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva condannato Antonio Demaio alle pene di legge per il reato dell’art. 171-ter, lett. a), c), e), legge n. 633 del 1941, perché aveva trasmesso nella sua pizzeria, in pubblico, per uso non personale, all’interno del locale e su tre televisori, alla presenza di più avventori, il servizio criptato della partita di calcio Lazio-Roma, ricevuto mediante utilizzo di una smart card e di un decoder contenenti una scheda Mediaset Premium, rilasciata esclusivamente per uso domestico.
2. Ricorre l’imputato per violazione di legge e vizio di motivazione perché non era stato provato il fine di lucro, siccome la trasmissione della partita non era stata pubblicizzata e non aveva fatto confluire nel locale più avventori del solito (primo motivo), perché non era stato disposto il proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo), perché erano stati negati il beneficio della pena sospesa (terzo motivo) e della non menzione (quarto motivo). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30279/2025 Roma, lì, 04/09/2025
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. Sono pacifici i fatti, e cioè la trasmissione di una partita di calcio in locale pubblico con uso della scheda Mediaset Premium a uso domestico. La giurisprudenza ha affermato nella sentenza Dell’Anna (Sez. 3, n. 7051 del 02/12/2011, dep. 2012, Rv. 252011), in conformità al precedente della sentenza Lubrano (Sez. 3, n. 45567 del 24/11/2010, Rv. 248763), che il predetto fatto non integra il reato, per mancanza del fine di lucro, allorché non venga accertato l'intento di far confluire nel locale un maggiore numero di clienti, in conseguenza della fruizione gratuita del servizio, indicando in tale circostanza un elemento differenziale decisivo rispetto all’opposto orientamento favorevole alla configurazione del reato (tra le varie, Sez. 3, n. 13812 del 12/02/2008, Giacometti, Rv. 239686;
Sez. 3, n. 8073 del 25/01/2007, Polverino, Rv. 236088; Sez. 3, n. 31579 del 17/05/2002, Martina, Rv. 222308). Nella sua requisitoria, il Procuratore generale, sulla scorta della sentenza Dell’Anna, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ritenendo che l’imputato debba essere assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. Il Collegio ritiene invece che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio perché è necessario colmare la lacuna della motivazione sul fine di lucro, la cui esistenza è stata data per presunta dalla Corte territoriale, nonostante lo specifico motivo di appello.
E’ dunque necessario verificare in concreto se tale fine sussista o meno, alla stregua delle risultanze di causa. A differenza di quanto opinato dal Procuratore generale, non sono emersi elementi che consentano di escludere in radice il reato, siccome la motivazione è gravemente carente anche nella descrizione delle circostanze di fatto. L’accoglimento del primo motivo consente di ritenere assorbite le altre questioni. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria Così deciso, il 27 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda Macrì Aldo Aceto