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Sentenza — n. 30030/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for safety violations due to lack of reasoning on subsequent safety measures under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30030/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's conviction of the company representative for safety violations but rejected the appeal regarding subjective fault and evidence misrepresentation. The defendant argued that his remote administrative oversight negated personal responsibility and that subsequent safety measures should have extinguished the crime. The court held that while subsequent measures are relevant, they do not automatically absolve liability, and the lower court erred by failing to explicitly evaluate the defendant's specific actions regarding these measures.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 301 d.lgs. n. 81/2008: The judge must evaluate subsequent safety measures as a potential indicator of minor culpability, but their adoption does not automatically trigger non-punishment; a concrete assessment is required to avoid tacitly abrogating the special extinction mechanism.

Parole chiave

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subsequent safety measures Art. 131-bis Penal Code extinction of crime corporate liability safety violations lack of reasoning d.lgs 81/2008 responsabilità del gerente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis c.p.
In terzo luogo, si denuncia l'omessa applicazione dell'art. 131-bis, cod.
Art. 301 d.lgs. n. 81/2008
Tale aspetto è importante per tracciare il confine con l'oblazione speciale di cui all'art. 301 del d.lgs, n.81, del 2008, secondo cui il reato si estingue con il pagamento della sanzione, successivo all'adozione delle misure di sicurezza.
Art. 108 d.lgs. n. 81/2008
Art. 159 d.lgs. n. 81/2008
art. 131-bis cod. pen
Deve perciò affermarsi il seguente principio: "in tema di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lunghi Luca, nato ad Assisi, il 19/02/1969 avverso la sentenza del 29/05/2024 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 maggio 2024, il Tribunale di L'Aquila ha condannato Lunghi Luca, in relazione al reato di cui agli artt. 108, 159 comma 2, lettera b), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per avere, in qualità di datore di lavoro dell'impresa edile "Lunghi e s.r.l.", omesso di assicurare idonea viabilità nell'area di cantiere, nella quale erano presenti dei cavi elettrici, con rischio di inciampo, su pavimenti e percorsi e per aver omesso di installare ulteriori dispositivi di sicurezza nell'area esterna ad esso.2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, chiedendone l'annullamento. 2.1.

Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione di legge, per avere il Tribunale omesso di motivare in ordine alla riconducibilità soggettiva dei fatti all'imputato, i quali sarebbero stati attribuiti a quest'ultimo soltanto per via della posizione ricoperta, con ciò configurandosi un caso di responsabilità oggettiva. Il Tribunale - denuncia il difensore - si è limitato a rilevare la qualifica di rappresentante della società, rivestita dall'imputato, da cui ha ricavato automaticamente la penale responsabilità di quest'ultimo, per le irregolarità accertate nel corso dell"ispezione.

Mancherebbero, dunque, le motivazioni in ordine all'elemento soggettivo del reato e al nesso di causalità. 2.2. Con un secondo motivo, si lamentano il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in ordine all'accertamento del fatto. Al riguardo si evidenzia che la visura societaria e le prove testimoniali assunte in giudizio mostravano: che l'imputato, amministratore della società, seguiva a distanza, attraverso gli atti amministrativi, la vita del cantiere; che il controllo della sicurezza era stato invece delegato, come emergeva dalle disposizioni testimoniali, le quali evidenziavano come le indicazioni fornite agli operai provenissero da figure professionali specializzate; che dalla documentazione prodotta emergeva chiaramente una ripartizione dei ruoli, che indicava in altri soggetti i titolari del ruolo di garanti per la sicurezza, in base a delle deleghe espresse e valide emanate dall'imputato, in veste di amministratore. 2.3.

In terzo luogo, si denuncia l'omessa applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., per la mancata valutazione, da parte del giudice del merito, dell'adozione delle misure di sicurezza in tempo immediatamente successivo al fatto e dell'incensuratezza dell'imputato, avendo valorizzato solamente la pluralità delle violazioni e il mancato pagamento della sanzione.

3. Con successiva memoria, la difesa ribadisce quanto già dedotto, sostenendo l'inesigibilità della condotta doverosa da parte dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo. 1.1. Il primo motivo è inammissibile per genericità. Il ricorrente ma non esprime alcuna critica nei confronti della sentenza di appello, limitandosi a prospettare l'assenza di colpa e di causalità, senza indicare in che modo o con che argomentazione il giudice del merito avrebbe dedotto automaticamente la responsabilità dalla posizione di amministratore dell'imputato, e dunque senza indicare le ragioni poste a fondamento della doglianza. D'altra parte, la posizione di garanzia dell'imputato risulta chiara, in forza del suo ruolo di legale rappresentante e il datore di lavoro, mentre - come si vedrà - gli elementi a discarico portati dalla difesa, relativi alla pretesa responsabilità di altri soggetti, risultano del tutto inconsistenti. 1.2.

Il secondo motivo è ugualmente inammissibile per genericità. Come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, il riferimento difensivo alla circostanza che l'imputato seguiva a distanza i lavori del cantiere attraverso "atti amministrativi" conferma il disinteresse dell'imputato stesso rispetto all'attività ivi svolta, risultando sostanzialmente confessoria della sua responsabilità colposa. Il richiamo alla prospettata delega delle funzioni, inoltre, non ne indica l'esatto oggetto, impedendo di determinare con esattezza di quali mansioni l'imputato si sarebbe effettivamente spogliato; esso risulta, comunque, in parte contraddetto dal fatto che questi si occupasse del cantiere, con i non meglio specificati "atti amministrativi". 1.3.

Il terzo motivo è, invece, fondato. 1.3.1. Merita rilevare che l'attuale formulazione dell'art. 131-bis, cod. pen., permette di tenere conto, ai fini dell'applicazione della disposizione, "anche della condotta susseguente al reato". Tale aspetto è importante per tracciare il confine con l'oblazione speciale di cui all'art. 301 del d.lgs, n.81, del 2008, secondo cui il reato si estingue con il pagamento della sanzione, successivo all'adozione delle misure di sicurezza. Con riguardo a quest'ultima disposizione deve osservarsi che l'effetto estintivo si verifica solo una volta verificatesi congiuntamente le due condizioni dell'adozione delle misure e del pagamento della sanzione, restando irrilevante la sola adozione delle misure dovute, senza il pagamento della sanzione, e viceversa.

Invece, nel caso dell'art. 131-bis, l'adozione successiva delle misure inizialmente può essere considerata autonomamente quale indice dal quale dedurre la tenuità del fatto, in quanto qualificabile come "condotta susseguente al reato". Ciò, comunque, non significa che l'adozione delle misure di sicurezza sia comunque sufficiente, dovendo il giudice del merito comunque valutare il valore dell'adempimento, e potendo essere apprezzati indici di segno negativo o cause ostative. Altrimenti, se si consentisse un'applicazione automatica della disposizione si finirebbe per abrogare, nella sostanza, il meccanismo estintivo previsto dalla legislazione speciale. 1.3.2.

Deve perciò affermarsi il seguente principio: "in tema di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. il giudice del merito deve considerare la possibile rilevanza dell'adozione delle misure di sicurezza come comportamento successivo rilevante ai fini dell'applicazione della norma, senza che tale valutazione implichi automaticamente l'applicazione della causa di non punibilità, dovendo il giudice del merito effettuare una valutazione sull'episodio concreto, laddove altrimenti un improprio automatismo applicativo generebbe l'abrogazione tacita della causa di estinzione del reato di cui all'art. 301 d.lgs, n.81, del 2008". 1.3.3.

Con riguardo al caso in esame, deve rilevarsi che il giudice del merito non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla concreta valutazione dell'adozione delle misure di sicurezza da parte del ricorrente, limitandosi a stigmatizzare la pluralità delle violazioni delle misure riscontrate in sede di ispezione. La sentenza impugnata deve essere dunque annullato sul punto, con rinvio per nuovo giudizio; mentre il ricorso deve intendersi rigettata nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen., con rinvio, per nuovo giudizi