Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding evidentiary sufficiency and procedural logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the detention order inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding his alias and the weight of evidence. The defendant argued that another individual shared the alias 'o'sorice' and that witness testimonies lacked decisive value, while the prosecution maintained the evidence chain was coherent. The court ruled that the lower courts correctly evaluated the material facts and that the appeal failed to demonstrate any logical flaw or legal violation in the reasoning used to justify the pre-trial detention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: The appeal against a detention order is inadmissible if it merely re-evaluates factual elements or subjective assessments made by the investigating judge and trial court, as the cassation review is limited to verifying the logical consistency and legal justification of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA sulricorso di Donadio Antonio, nato a Caserta il 07/07/1986, avverso l’ordinanza in data 17/10/2024 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, F rancesca Costantini, che ha concluso chiedendol’inammissibilità del ricorso ; udito per l’indagato l’avv. Fernando Maria Pellino, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Conordinanza in data 17 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza in data 12 settembre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonio Donadio in relazione ai reati degli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con l’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per la gestione della piazza di spaccio in Caivano al Parco Verde e in comuni limitrofi per conto del clan Gallo-Angelino.
2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione con riferimento alla sua identificazione come Antonio o’ sorice, perché vi era altro soggetto con tale appellativo, operativo sul territorio e pluripregiudicato. Eccepisce, poi, la mancanza di gravità indiziaria perché dei numerosi collaboratori di giustizia, già intranei all’associazione, nessuno aveva parlato di lui, a eccezione di Mariano Alberto Vasapollo, il quale l’aveva riconosciuto in foto e aveva riferito che vendeva cocaina e crack a Caivano nel 2015, circostanza irrilevante perché già ammessa da lui stesso in sede di interrogatorio, e di Domenico Bervicato, il quale l’aveva riconosciuto in foto, aveva riferito che il suo appellativo era o’ sorice e che faceva parte del clan Gallo, circostanze conosciute de relato per averle apprese da tale Salvatore Giordano. Ritiene l’attribuzione dell’appellativo ambivalente e contesta l’efficacia indiziante delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle captazioni ambientali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso èmanifestamente infondato perché è fattuale e rivalutativo . Il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, ma è, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (tra le più recenti, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01).
L'ordinanza impugnata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, riconducendoli ad unità in considerazione della loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, ha risposto alle censure e ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. In particolare, l’identificazione del Donadio, indicato come Antonio o’ sorice, come partecipe delle attività del clan, è stata possibile sulla base dei seguenti elementi indicati a pag. 13 dell’ordinanza impugnata:
a) il ricorrente prima si era avvalso della facoltà di non rispondere e poi aveva genericamente allegato che a Caivano vi erano altri o’ sorice;
b) l’appellativo “sorice”, riferibile a lui come da fotosegnalamento del 15 agosto 2012, era emerso dalla conversazione n. 8453651 del 4 dicembre 2019, non specificamente confutata nel ricorso, ove era stato indicato come “sorice” e con il nome di battesimo di Antonio;
c) il collaboratore Mariano Vasapollo l’aveva indicato come spacciatore di cocaina e di crack;
d) il ricorrente era stato controllato in data 5 agosto 2020, insieme agli indagati Vincenzo Scaraglia e Davide Chiavazzo, affiliati al clan;
e) il collaboratore Domenico Bervicato l’aveva riconosciuto come o’ sorice e aveva dichiarato che faceva parte del clan Gallo;
f) non vi erano altri spacciatori di cocaina chiamati Antonio o’ sorice operanti su Caivano agli ordini di Gallo. Il ricorrente ha affermato che dall’informativa dei Carabinieri risultava un Antonio Martino, detto o’sorice; che le captazioni ambientali erano caratterizzate da endemica incertezza; che i due collaboratori di giustizia non avevano offerto un contributo decisivo; che i soggetti a cui si era accompagnato all’epoca del controllo abitavano nel suo stesso quartiere. Si tratta di argomenti non idonei a disarticolare il ragionamento del Tribunale del riesame.
Il primo non è sostenuto da un’allegazione completa che metta in relazione il punto dell’informativa, per vero neanche specificato, in cui si parla di Antonio Martino, e i fatti oggetto del presente procedimento. Il secondo non si confronta affatto con la lettura delle intercettazioni esposta nell’ordinanza e, a ben vedere, non ne contesta neanche l’interpretazione. Il terzo attiene alle dichiarazioni dei collaboratori che però non sono state ritenute decisive nell’economia della ordinanza. Il quarto svilisce, sulla base di considerazioni approssimative, la frequentazione dei due affiliati al clan.
Per contro, il Tribunale del riesame ha ben risposto sia sull’identificazione del ricorrente (pag.
13) sia sulla gravità indiziaria a suo carico (pag. 13-15), offrendo, come detto, una lettura complessiva del compendio indiziario non manifestamente illogica o contraddittoria. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della cau