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Sentenza — n. 30022/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30022/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30022/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da GASTONE ANDREAZZA - Presidente - Sent. n. sez. 960/2025 ALDO ACETO - Relatore - UP - 04/06/2025 ANDREA GENTILI R.G.N. 6886/2025 ANTONIO CORBO ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Retrosi Luigi nato a ROMA il 06/03/1950 avverso la sentenza del 26/09/2024 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Antonio Pompò, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30022/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza), costituisce, ai sensi del comma 3-ter, lett. a), dell’art. 13, cit., indice di valutazione della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. 3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00.

Parole chiave

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dichiarazione fiscale tardiva omissione della contabilità sottrazione dell'iva arretrati d'imposta produzione tardiva di documenti evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
13, cit., indice di valutazione della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da GASTONE ANDREAZZA - Presidente - Sent. n. sez. 960/2025 ALDO ACETO - Relatore - UP - 04/06/2025 ANDREA GENTILI R.G.N. 6886/2025 ANTONIO CORBO ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Retrosi Luigi nato a ROMA il 06/03/1950 avverso la sentenza del 26/09/2024 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Antonio Pompò, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Luigi Retrosi ricorre per l’annullamento della sentenza del 26 settembre 2024 della Corte di appello di Roma che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena (principale) di un anno di reclusione (oltre pene accessorie) inflitta con sentenza del 25 gennaio 2019 del Tribunale di Roma per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 a lui ascritto perché, quale legale rappresentante della società Marvi Produzioni S.r.l., al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, non aveva presentato, pur essendovi obbligato, la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30022/2025 Roma, lì, 01/09/2025 dichiarazione annuale relativa a detta imposta per l’anno 2014 per un importo pari ad euro 98.011,70. 1.1.Con unico motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 laddove si ritiene configurabile il reato in mancanza del dolo specifico e la manifesta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui non riconosce tale mancanza.

Sostiene l’assenza del dolo specifico di evasione in considerazione della crisi di liquidità che aveva incolpevolmente attanagliato l’impresa e aveva comportato la decisione di posporre il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto ad un momento successivo. 2.Con memoria trasmessa il 10 giugno 2025 il difensore del ricorrente, Avv. Antonio Pompò, ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 2.Il ricorrente non contesta l’oggettiva sussistenza del reato (con riferimento all’entità dell’imposta evasa e alla omessa presentazione della relativa dichiarazione annuale) lamentando piuttosto la mancanza del dolo specifico di evasione in considerazione dello stato di patologica crisi in cui versava l’impresa e la conseguente mancanza di liquidità, crisi in alcun modo cagionata da condotte improvvide e/o distrattive del ricorrente a lui nemmeno contestate. 2.1.Le deduzioni difensive sono generiche e manifestamente infondate. 2.2.Sono generiche perché la Corte di appello, investita della medesima questione, ha escluso la sussistenza della dedotta crisi di impresa che, affermano i Giudici distrettuali, è stata solo allegata ma mai provata. 2.3.Ed invero, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01;

Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 - 01). 2.4.Prima ancora di questionare sull’incidenza della crisi di impresa e di liquidità sul dolo specifico del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, il ricorrente avrebbe dovuto prendere posizione sulla contraria affermazione della Corte di appello che ha - come detto - escluso detta crisi, privando la deduzione difensiva del suo sostrato materiale. 2.5.Le deduzioni sono anche manifestamente infondate e (nuovamente) generiche sotto il diverso profilo della assoluta incoerenza del tema difensivo rispetto al reato oggetto di contestazione. 2.6.La crisi di liquidità è argomento che nella giurisprudenza penale e civile della Corte di cassazione è strettamente correlato alle cause dell’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, che ha ad oggetto, cioè, il pagamento penalmente o amministrativamente presidiato di una somma di danaro.

Non si vede in che modo la crisi di impresa o di liquidità possa incidere su un obbligo dichiarativo che, per quanto strumentale all’obbligazione tributaria e prodromico al pagamento dell’imposta, non si identifica con tale pagamento. Si tratta di adempimenti diversi. Ché, anzi, proprio la dedotta mancanza di liquidità costituisce argomento che prova il dolo di evasione invece di escluderlo poiché è lo stesso ricorrente ad ammettere di non aver dichiarato l’imposta dovuta perché - a suo dire - non aveva i soldi per pagarla (ma quest’ultimo, come visto, è argomento nemmeno vero). 2.7.Lo stesso legislatore smentisce l’incidenza della crisi di liquidità sul dolo specifico del delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. 2.8.La crisi non transitoria di liquidità costituisce fatto che, alle condizioni indicate dall’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, rende non punibili i soli delitti di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74, laddove la situazione di “crisi”, come definita dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 14 del 2019 (cd.

Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza), costituisce, ai sensi del comma 3-ter, lett. a), dell’art. 13, cit., indice di valutazione della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. 3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00.

Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 04/06/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Gastone Andreazza