Sentenza — n. 29936/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiato la seguente SENTENZA sulricorso di Palmieri Giuseppe, nato a Caserta il 12/11/1986, avverso l’ordinanza in data 17/10/2024 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, che ha concluso chiedendol’inammissibilità del ricorso; letta per l’indagato la memoria dell’avv. Mirella Baldascino, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29936/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con ordinanza in data 17 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza in data 12 settembre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Palmieri in relazione ai reati degli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con l’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per la gestione della piazza di spaccio in Caivano al Parco Verde e in comuni limitrofi per conto del clan Gallo-Angelino.
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iato la seguente SENTENZA sulricorso di Palmieri Giuseppe, nato a Caserta il 12/11/1986, avverso l’ordinanza in data 17/10/2024 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, che ha concluso chiedendol’inammissibilità del ricorso; letta per l’indagato la memoria dell’avv. Mirella Baldascino, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 17 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza in data 12 settembre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Palmieri in relazione ai reati degli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con l’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per la gestione della piazza di spaccio in Caivano al Parco Verde e in comuni limitrofi per conto del clan Gallo-Angelino.
2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla partecipazione all’associazione (primo motivo) e in relazione alle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso èmanifestamente infondato . Con riferimento al primo motivo si evidenzia che il ricorrente ha contestato solo genericamente la motivazione sulla partecipazione all’associazione senza confrontarsi con l’articolata ordinanza impugnata in cui si dà conto del suo ruolo di partecipe del clan Gallo- Angelino dal quale acquistava in modo continuativo cospicui quantitativi di stupefacente. Non ha confutato, poi, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Vincenzo Iuorio, Ciro Lobascio, Gennaro Masi, Marco Vasapollo, Antonio Cocci, Domenico e Raffaele Bervicato né ha preso posizione rispetto alle numerose intercettazioni a suo carico.
L’ordinanza impugnata, dopo la ricostruzione nelle prime pagine del quadro d’insieme relativo all’egemonia in Caivano del clan Gallo-Angelino, che aveva soppiantato il clan Sautto- Ciccarelli, è passata a esaminare la posizione specifica di Giuseppe Palmieri, detto scaglietta, storico spacciatore di Caivano, già alle dipendenze del clan Sautto e comunque aduso a versare la quota al clan (pag. 8-10). Con riferimento al secondo motivo si evidenzia che il ricorrente, al di là dell’erroneo riferimento a tale Battista Pasquale e a un comodato gratuito non oggetto del presente procedimento, ha del pari evitato il confronto con la motivazione puntuale di pag. 12 ove si è dato conto del suo notevole calibro criminale, siccome aveva continuato a spacciare nonostante gli arresti domiciliari per altro procedimento.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00