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Sentenza — n. 29541/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29541/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29541/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Luca Ramacci - Presidente - Sent. n. sez. 638 Vittorio Pazienza CC – 10/04/2025 Alberto Galanti R.G.N. 42494/2024 Ubalda Macrì - Relatore - Motivazione semplificata Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di Fiorentino Vito, nato a Positano il 11/12/1937, avverso l’ordinanza in data 02/12/2024 del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29541/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con ordinanza in data 2 dicembre 2024 il Tribunale del riesame di Salerno ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame presentata da Vito Fiorentino avverso il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Salerno in data 2 novembre 2024 avente a oggetto alcune opere realizzate a Villa Fiorentino, in relazione ai reati degli art. 44, lett. c), 64, 65, 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 nonché dell’art. 181 d.gs. n. 42 del 2004.

Parole chiave

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sequestro di beni immobili azione di rivocazione del sequestro settore immobiliare proprietà immobiliare restrizione della proprietà società immobiliare
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Luca Ramacci - Presidente - Sent. n. sez. 638 Vittorio Pazienza CC – 10/04/2025 Alberto Galanti R.G.N. 42494/2024 Ubalda Macrì - Relatore - Motivazione semplificata Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di Fiorentino Vito, nato a Positano il 11/12/1937, avverso l’ordinanza in data 02/12/2024 del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 2 dicembre 2024 il Tribunale del riesame di Salerno ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame presentata da Vito Fiorentino avverso il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Salerno in data 2 novembre 2024 avente a oggetto alcune opere realizzate a Villa Fiorentino, in relazione ai reati degli art. 44, lett. c), 64, 65, 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 nonché dell’art. 181 d.gs. n. 42 del 2004.

2. Il ricorrente contesta con il primo motivo la violazione di norme processuali; con il secondo il vizio di motivazione perché è stata dichiarata inammissibile l’istanza di riesame in quanto presentata in proprio e non quale legale rappresentante della società Villa Fiorentino S.r.l., sebbene sia l’unico proprietario dell’immobile di cui gode unitamente ai familiari, mentre la società gestisce l’attività ricettiva in virtù di un contratto di comodato avente a oggetto solo una parte dell’immobile adibita ad attività ricettiva; con il terzo la violazione di legge perché le opere realizzate e ritenute abusive rientrano nell’edilizia libera, la misura cautelare adottata è sproporzionata rispetto all’entità e alla qualificazione giuridica degli interventi contestati e non ricorrono i relativi presupposti, anche perché i lavori non sono in corso e non vi è aggravio del carico urbanistico. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29541/2025 Roma, lì, 18/08/2025

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha dichiarato di essere proprietario dell’immobile sequestrato per cui ha ritualmente presentato il ricorso in proprio e non quale legale rappresentante della società Villa Fiorentino. Dalla comunicazione della notizia di reato della Guardia di Finanza di Salerno emerge che la struttura ricettiva “Villa Fiorentino”, oggetto di sequestro, è di proprietà di Fiorentino Vito, ed e gestita dalla società “Villa Fiorentino S.r.l.” in virtù di contratto di comodato. Pertanto, a differenza di quanto affermato dal Tribunale del riesame, il ricorrente ha sia la legittimazione che l’interesse ad agire, il che comporta l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Salerno. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso, il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda Macrì Luca Ramacci