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Sentenza — n. 29539/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29539/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29539/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente SENTENZA sul ricors o d el Pubblico ministero presso il Tribunale di Isernia nel procedimento a carico di Matticoli Bruno, nato a Isernia il 10/10/1965, Matticoli Enrico, nato a Isernia il 09/12/1960, avverso l’ordinanzain data 25/11/2024 del Tribunale di Isernia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliereUbalda Macrì; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione atti; letta per gli indagati la memoria dell’avv. Annamaria Serafino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Regesto Legislator

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art. 554-ter cod. proc. pen; Sentenza — n. 29539/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il P.m. presso il Tribunale di Isernia ed eccepisce l’abnormità del provvedimento impugnato e la violazione dell’art. 554-ter cod. proc. pen. (primo motivo) nonché l’erronea valutazione dell’inutilizzabilità degli atti di indagine perché erano stati eseguiti solo dei rilievi fotografici e aerofotografici e le misurazioni della pista,che per giunta non erano stati inseriti nel fascicolo del dibattimento, e che non costituivano accertamenti tecnici irripetibili (secondo motivo).

Parole chiave

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assunzione di prove a titolo cautelare accertamento insufficiente dei fatti prove irrilevanti difetto di legittimazione del ministero pubblico documenti attendibili prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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art. 554-ter cod. proc. pen
presso il Tribunale di Isernia ed eccepisce l’abnormità del provvedimento impugnato e la violazione dell’art. 554-ter cod. proc. pen.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricors o d el Pubblico ministero presso il Tribunale di Isernia nel procedimento a carico di Matticoli Bruno, nato a Isernia il 10/10/1965, Matticoli Enrico, nato a Isernia il 09/12/1960, avverso l’ordinanzain data 25/11/2024 del Tribunale di Isernia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliereUbalda Macrì; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione atti; letta per gli indagati la memoria dell’avv. Annamaria Serafino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Conordinanza in data 25 novembre 2024 il G.o.p. del Tribunale di Isernia ha dichiarato la nullità e inutilizzabilità del verbale di sopralluogo della polizia giudiziaria perché atto irripetibile.

2. Ricorre per cassazione il P.m. presso il Tribunale di Isernia ed eccepisce l’abnormità del provvedimento impugnato e la violazione dell’art. 554-ter cod. proc. pen. (primo motivo) nonché l’erronea valutazione dell’inutilizzabilità degli atti di indagine perché erano stati eseguiti solo dei rilievi fotografici e aerofotografici e le misurazioni della pista,che per giunta non erano stati inseriti nel fascicolo del dibattimento, e che non costituivano accertamenti tecnici irripetibili (secondo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorsoè fondato. Nella fase predibattimentale, il giudice, ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen., o pronuncia sentenza di non luogo a procedere, se ricorrono le condizioni del comma 1, o definisce il processo con un rito alternativo, se ricorrono le condizioni del comma 2, o fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero, ai sensi del comma 3. Non è contemplata la possibilità di restituire gli atti al pubblico ministero per presunti vizi di un atto di indagine, peraltro neppure in concreto sussistenti posto che si tratta di rilievi eseguiti dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini su cui i ricorrenti potranno interloquire nel corso del processo.

Tale decisione è abnorme perché determina un’indebita stasi processuale, siccome il pubblico ministero è privato della facoltà di impugnare l’eventuale sentenza di non luogo a procedere. S’impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Isernia per l’ulteriore corso (tra le più recenti, Sez. 2, n. 7691 del 11/02/2025, Civici