Sentenza — n. 29538/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sui ricorsi di D’Aloia Luigi, nato a Benevento il 03/09/1963; Barone Michele, nato a Baranello, il 31/10/1970, avverso la sentenza in data 16/05/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal consigliereUbalda Macrì; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; letta per l’imputato Barone la memoria dell’avv. Marcellina De Pasquale, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 cod. pen; Sentenza — n. 29538/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Luigi D’Aloia, proprietario del terreno dove venivano sversati i rifiuti, lamenta il vizio di motivazione perché era stato lui stesso a denunciare Michele Barone quando si era avveduto dell’illecito utilizzo del fondo (primo motivo) e il travisamento della prova con riferimento all’attribuzione del fattoperché la sentenza era solo congetturale (secondo motivo). Michele Barone, esercente l’attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti in assenza delle autorizzazioni, eccepisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi (primo motivo) e contesta l’attribuzione del fatto (secondo motivo). Nella memoria in cui ribadisce le sue difese.
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seguente SENTENZA sui ricorsi di D’Aloia Luigi, nato a Benevento il 03/09/1963; Barone Michele, nato a Baranello, il 31/10/1970, avverso la sentenza in data 16/05/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal consigliereUbalda Macrì; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; letta per l’imputato Barone la memoria dell’avv. Marcellina De Pasquale, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Consentenza in data 16 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 12 settembre 2022 del Tribunale di Benevento che aveva condannato Luigi D’Aloia e Michele Barone per il reato di cui agli art. 110 cod. pen., 81 cpv cod. pen., 256, commi 2, 3 e 5, d.lgs. n. 152 del 2006.
2. Luigi D’Aloia, proprietario del terreno dove venivano sversati i rifiuti, lamenta il vizio di motivazione perché era stato lui stesso a denunciare Michele Barone quando si era avveduto dell’illecito utilizzo del fondo (primo motivo) e il travisamento della prova con riferimento all’attribuzione del fattoperché la sentenza era solo congetturale (secondo motivo). Michele Barone, esercente l’attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti in assenza delle autorizzazioni, eccepisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi (primo motivo) e contesta l’attribuzione del fatto (secondo motivo). Nella memoria in cui ribadisce le sue difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sonomanifestamenteinfondati. I Giudici di merito hanno accertato che sul fondo di proprietà del D’Aloia veniva realizzata una discarica abusiva dove il Barone sversava svariati rifiuti pericolosi e non – capi di abbigliamento, materassi, frigoriferi, registratori di cassa, scarti provenienti da demolizioni, piastrelle in fibrocemento e altro - , in assenza di autorizzazione. L’indagine era stata eseguita dai Carabinieri della forestale e dall’ARPAC. Il primo motivo di Barone è relativo all’inutilizzabilità delle dichiarazioni del comandante della stazione dei Carabinieri della forestale di San Giorgio del Sannio e del coimputato.
Il motivo èinammissibile sotto un triplice profilo: per difetto di specificità, essendo consolidato il principio, affermatodalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso percassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processualiindicare gli atti, nel caso in esame i verbali delle dichiarazioni, e chiarirne altresì la incidenza sul complessivocompendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività inriferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); per difetto di decisività, perché non è superata la cosiddetta "prova di resistenza"; (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017,La Gumina, Rv. 269218;
Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese,Rv. 262011); per difetto della denunciata relatio, in quanto, a ben vedere,non sono state considerate le dichiarazioni relative ai fatti appresi da altri, ma solo quelle relativeai fatti caduti sotto la diretta percezione dei dichiaranti. Il secondo motivo di Barone e i due motivi di D’Aloia sono fattuali e rivalutativi, come tali inammissibili nella sede della legittimità. Entrambi si accusano a vicenda, ma non adducono argomenti decisivi a scardinare il percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte territoriale, alla stregua delle risultanze processuali e soprattutto delle dichiarazioni del teste Graziano Mescica, secondo cui D’Aloia era rimasto sempre nella disponibilità delle chiavi del cancello di accesso al fondo, mentre Barone effettuava i trasporti illeciti.
La circostanza che i trasporti avvenissero su richiesta del D’Aloia (tesi di Barone) o all’insaputa di questi che aveva presentato la denuncia (tesi di D’Aloia) non incide sulla configurazione del c