Ordinanza — n. 29531/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAosta da - Presidente - CINZIA VERGINE GIUSEPPE NOVIELLO GIOVANNI GIORGIANNI - Relatore - ORDINANZA dalla parte civile CAPURRO MASSIMO dalla parte civile TOSI CLAUDIA nel procedimento a carico di:PENCO FRANCO nato a GENOVA il 24/07/1938 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, rilevato che l’istanza vada accolta perché adeguatamente documentata in merito all’errore materiale dell’omessa liquidazione delle spese alle parti civili ricorrenti dovuta a una mera svista del Collegio della Settima Sezione Penale che nell’ordinanza aveva già liquidato le spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non aveva liquidato le spese anche delle altre parti civili, P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla ordinanza-documento sez. 7, n. 11565/2025 del 28/02/2025, sul ricorso n. 38189/2024 di Penco Franco, nel senso che, dopo le parole "in favore dello Stato", devono scriversi e leggersi le seguenti parole: "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Capurro Massimo e Tosi Claudiache liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge".
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29531/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 7, n. 11565/2025 del 28/02/2025, sul ricorso n. 38189/2024 di Penco Franco, nel senso che, dopo le parole "in favore dello Stato", devono scriversi e leggersi le seguenti parole: "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Capurro Massimo e Tosi Claudiache liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge".
Giurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
osta da - Presidente - CINZIA VERGINE GIUSEPPE NOVIELLO GIOVANNI GIORGIANNI - Relatore - ORDINANZA dalla parte civile CAPURRO MASSIMO dalla parte civile TOSI CLAUDIA nel procedimento a carico di:PENCO FRANCO nato a GENOVA il 24/07/1938 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, rilevato che l’istanza vada accolta perché adeguatamente documentata in merito all’errore materiale dell’omessa liquidazione delle spese alle parti civili ricorrenti dovuta a una mera svista del Collegio della Settima Sezione Penale che nell’ordinanza aveva già liquidato le spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non aveva liquidato le spese anche delle altre parti civili, P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla ordinanza-documento sez. 7, n. 11565/2025 del 28/02/2025, sul ricorso n. 38189/2024 di Penco Franco, nel senso che, dopo le parole "in favore dello Stato", devono scriversi e leggersi le seguenti parole: "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Capurro Massimo e Tosi Claudiache liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge".
Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.Così è deciso, 22/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente UBALDA MACRI' ALDO ACETO In caso di diffusione