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Ordinanza — n. 29434/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29434/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29434/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Girolamo Cosimo nato a MARSALA il 04/02/1987 avverso la sentenza del 24/05/2024 del TRIBUNALE di Marsala Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca degli animali.

Regesto Legislator

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artt. 168 ter c.p, artt. 544 sexies c.p, artt. 544 ter c.p, art. 569 comma 1 c.p; Ordinanza — n. 29434/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Il ricorso deve essere riqualificato come appello, con trasmissione degli atti alla competente corte di appello di Palermo. Si deve in proposito rilevare che tra i reati ascritti al ricorrente rientra anche quello ex artt. 544 ter c.p., punibile con la reclusione o con la multa. Consegue che l'impugnazione proposta integra un ricorso per saltum ai sensi dell'art. 569 comma 1 c.p., che, in ragione del comma 3 del medesimo articolo,non può essere promosso in relazione non solo al vizio ex art. 606 comma 1 lett.

Parole chiave

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mantenimento della carcerazione di sicurezza reclusione controlli ufficiali, controlli veterinari misura sostitutiva della detenzione imposta sui cani chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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artt. 168 ter c.p
3.Deduce, la violazione degli artt. 168 ter c.p.
artt. 544 sexies c.p
pen.in relazione agli artt. 544 sexies c.p.
artt. 544 ter c.p
Si deve in proposito rilevare che tra i reati ascritti al ricorrente rientra anche quello ex artt. 544 ter c.p., punibile con la reclusione o con la multa.
art. 569 comma 1 c.p
Consegue che l'impugnazione proposta integra un ricorso per saltum ai sensi dell'art. 569 comma 1 c.p., che, in ragione del comma 3 del medesimo articolo,non può essere promosso in relazione non solo al vizio ex art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Girolamo Cosimo nato a MARSALA il 04/02/1987 avverso la sentenza del 24/05/2024 del TRIBUNALE di Marsala Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca degli animali.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 24.04.2024, il tribunale di Marsala dichiarava non doversi procedere nei confronti di Di Girolamo Cosimo in ordine ai reati a lui ascritti per essersi gli stessi estinti per esito positivo della messa alla prova, ed ordinava il dissequestro di quanto in sequestro e il mantenimento degli animali presso il canile municipale di Marsala.

2. Avverso la predetta sentenza, per tramite del proprio difensore di fiducia, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 3.Deduce, la violazione degli artt. 168 ter c.p. e 464 septies cod. proc. pen.in relazione agli artt. 544 sexies c.p. e 240 c.p. e quello di mancanza di motivazione avuto riguardo alla confisca degli animali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso deve essere riqualificato come appello, con trasmissione degli atti alla competente corte di appello di Palermo. Si deve in proposito rilevare che tra i reati ascritti al ricorrente rientra anche quello ex artt. 544 ter c.p., punibile con la reclusione o con la multa. Consegue che l'impugnazione proposta integra un ricorso per saltum ai sensi dell'art. 569 comma 1 c.p., che, in ragione del comma 3 del medesimo articolo,non può essere promosso in relazione non solo al vizio ex art. 606 comma 1 lett.

d) cod. proc. pen.ma anche con riguardo al vizio motivazionale di cui all'art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen., che, invece, risulta proposto con l'impugnazione in questione. Consegue, in tal caso, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 569 comma 3 citato, la conversione del ricorso in appello come prima anticipato. P.Q.M Qualificata l'impugnazione come appello dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello di Palermo. Così è dec