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Sentenza — n. 29219/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29219/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29219/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 20/12/2024 il Tribunale di Patti assolse Castelluccio Giuseppe dal reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod nav. perché il fatto non sussiste. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Messina che, con il primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 1161 del cod. della nav. Premesso che l'assoluzione era stata adottata sull'assunto che le opere erano state realizzate dal precedente possessore dell'immobile, si deduce che anche colui che prosegue l'occupazione abusiva di suolo demaniale da lui inizialmente non realizzata L risponde del reato contestato in quanto la sua condotta impedisce "la fruibilità [del bene] da parte di potenziali utenti ..., in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività di usare in maniera completa ed in tutte le sue implicazioni il bene demaniale".

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29219/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 54 e 1161 cod nav. perché il fatto non sussiste. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Messina che, con il primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 1161 del cod. della nav. Premesso che l'assoluzione era stata adottata sull'assunto che le opere erano state realizzate dal precedente possessore dell'immobile, si deduce che anche colui che prosegue l'occupazione abusiva di suolo demaniale da lui inizialmente non realizzata L risponde del reato contestato in quanto la sua condotta impedisce "la fruibilità [del bene] da parte di potenziali utenti ..., in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività di usare in maniera completa ed in tutte le sue implicazioni il bene demaniale".

Parole chiave

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prova della proprietà azione di manutenzione indigenza processuale non provata immobile occupato occupazione reato mancato

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
L'avv.to Alfio Pappalardo, difensore di Castelluccio, ha inoltrato "memoria ex art. 611 cod. proc. pen." con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINAnel procedimento a carico di: CASTELLUCCIO GIUSEPPE nato a CARONIA il 03/02/1948 avverso la sentenza del 20/12/2024 del TRIBUNALE di PATTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ettore Pedicini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 20/12/2024 il Tribunale di Patti assolse Castelluccio Giuseppe dal reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod nav. perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Messina che, con il primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 1161 del cod. della nav. Premesso che l'assoluzione era stata adottata sull'assunto che le opere erano state realizzate dal precedente possessore dell'immobile, si deduce che anche colui che prosegue l'occupazione abusiva di suolo demaniale da lui inizialmente non realizzata L risponde del reato contestato in quanto la sua condotta impedisce "la fruibilità [del bene] da parte di potenziali utenti ..., in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività di usare in maniera completa ed in tutte le sue implicazioni il bene demaniale".

3. L'avv.to Alfio Pappalardo, difensore di Castelluccio, ha inoltrato "memoria ex art. 611 cod. proc. pen." con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso. CONSIDERAZIONI IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico. La trama argomentativa che sorregge la decisione impugnata, nella prima parte, offre una sintesi delle risultanze probatorie acquisite e ne sottolinea l'inidoneità a fondare un giudizio di colpevolezza. Rileva il Tribunale che: la deposizione resa da Lanza Salvatore, unico teste indicato dall'accusa, non forniva "elementi utili all'esatta ricostruzione dei fatti", essendosi il teste limitato ad affermare che aveva appreso dal mar.11o Morra che, "in precedenza", la Guardia di Finanza aveva accertato che l'area recintata era demaniale; la deposizione di Agnello Antonino provava che la recinzione era stata realizzata prima che Castelluccio acquisisse la titolarità dell'area.

Tali deposizioni, ad avviso del Tribunale, conducevano alle seguenti conclusioni: non poteva ritenersi provato che ricorresse l'occupazione di un'area demaniale; le opere sull'area che si assume demaniale erano state realizzate dal precedente possessore.

2. Orbene, il ricorso contesta il principio di diritto sotteso alla pronuncia assolutoria ma solo incidentalmente si confronta con le valutazioni espresse dal giudicante relativamente alle risultanze istruttorie in ordine alla demanialità del bene, non denunciando, sul punto, né la manifesta illogicità della motivazione né il travisamento della prova. Tant'è che la deposizione di Lanza, dal ricorso richiamata per assegnarle un significato probatorio opposto rispetto a quello attribuito dal Tribunale, non è né allegata né trasfusa nell'impugnazione. Si tratta di un argomento che il ricorso, quindi, tralascia del tutto e che impedisce all'impugnazione di superare il vaglio di ammissibilità.

3. L'annullamento della sentenza con l'affermazione del principio di diritto richiamato dall'impugnante, infatti, non sortirebbe alcun effetto concreto risultando l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato preclusa dalle valutazioni del Tribunale, non attinte dal ricorso, in ordine alla inidoneità delle emergenze istruttorie a provare la demanialità del terreno che si assume occupato illecitamente. In sostanza, a fronte di due argomenti, il ricorso ne attacca uno solo, il che rende aspecifica la doglianza perché si limita alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti, in quanto da una pronuncia favorevole su di essa non potrebbe derivare all'impugnante quella modificazione della sua situazione processuale in cui si sostanzia l'interesse che, per espresso dettato normativo, deve sottostare ad ogni impugnazione (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 (dep. 2018), Bimonte, Rv. 272448- 01; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972-01).

4. Non è superfluo ricordare, a questo punto, che costituisce principio espressione di un consolidato orientamento di legittimità quello secondo cui "quando il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen., solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole" (Sez. 1, n. 3083 del 23/09/2014, dep. 2015, P.m. in proc. stracuzzi, Rv. 262181 - 01). P.Q.M.