Sentenza — n. 29200/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è fondato, per le ragioni ivi rappresentate e sopra sintetizzate, non risultando dagli atti disponibili per questa Corte la avvenuta notifica, al difensore di fiducia avv.to Alvazzi Alberto, della data fissata per l'udienza di appello del 18.9.2024, ex art. 601 comma 5 cod. proc. pen. 2.Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 22/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIUSEPPE NOVIELLO ALDO ACETO
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 572 c.p, art. 601 cod. proc. pen, art. 601 comma 5 cod. proc. pen, ART. 52 D.LGS. 196/03; Sentenza — n. 29200/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del tribunale di Roma, del 3.2.2022, con cui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 572 c.p. 81 cpv. 609 bis 609 ter n. 5 ter e 5 quater c.p. 2.Avverso la suindicata sentenza XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 3.Deduce il vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 601 cod. proc. pen. atteso che la Corte di appello avrebbe omesso di citare l'imputato e di notificare avviso al difensore della udienza fissata per il processo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
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dal Consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv.to Alvazzi Alberto che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del tribunale di Roma, del 3.2.2022, con cui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 572 c.p. 81 cpv. 609 bis 609 ter n. 5 ter e 5 quater c.p. 2.Avverso la suindicata sentenza XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 3.Deduce il vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 601 cod. proc. pen. atteso che la Corte di appello avrebbe omesso di citare l'imputato e di notificare avviso al difensore della udienza fissata per il processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni ivi rappresentate e sopra sintetizzate, non risultando dagli atti disponibili per questa Corte la avvenuta notifica, al difensore di fiducia avv.to Alvazzi Alberto, della data fissata per l'udienza di appello del 18.9.2024, ex art. 601 comma 5 cod. proc. pen. 2.Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 22/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIUSEPPE NOVIELLO ALDO ACETO