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Sentenza — n. 28563/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28563/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28563/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza in data 26/3/2024 il Tribunale di Trani, adito in sede di riesame, ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio eseguito su : "n. 2 autobus di proprietà di Autolinee Servizi Andriesi soc. cons. resp. limitata e n. 2 autobus di proprietà del Comune di Andria risultati di fatto nella disponibilità in concessione con atto di comodato d'uso di Autolinee Servizi Andriesi soc. cons. resp. limitata". La misura era stata adottata nel procedimento che vedeva quale indagato, per il reato di cui all'art. 256 c. 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 257 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28563/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente, pertanto, nella qualità di indagato, aveva interesse a proporre il riesame avverso il provvedimento di sequestro probatorio, anche se il vincolo era stato imposto su beni nella disponibilità della società di cui Sabato è legale rappresentante, e ciò consente di configurare la sua legittimazione a coltivare l'impugnazione. Per i motivi indicati, l'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trani.

Parole chiave

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sequestro del veicolo inchiesta per appropriazione indebita diritto d'accesso limitato azione di convalida del sequestro diritto a un'inchiesta effettiva sequestro investigativo

Disposizioni normative citate

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art. 257 cod. proc. pen
Avverso il suddetto provvedimento Sabato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione denunciando la violazione dell'art. 257 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SABATO MICHELE nato a GIOIA DEL COLLE il 26/08/1949 avverso l'ordinanza del 26/03/2025 del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA; lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI e dell'avv.to ANTONIO FLORIO, difensore di Sabato, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 26/3/2024 il Tribunale di Trani, adito in sede di riesame, ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio eseguito su : "n. 2 autobus di proprietà di Autolinee Servizi Andriesi soc. cons. resp. limitata e n. 2 autobus di proprietà del Comune di Andria risultati di fatto nella disponibilità in concessione con atto di comodato d'uso di Autolinee Servizi Andriesi soc. cons. resp. limitata". La misura era stata adottata nel procedimento che vedeva quale indagato, per il reato di cui all'art. 256 c. 1 lett.

b) d.lgs. 152/06, Sabato Michele, nella qualità di rappresentante legale della Autolinee Servizi Andriesi soc. cons. resp. limitata.

2. Avverso il suddetto provvedimento Sabato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione denunciando la violazione dell'art. 257 cod. proc. pen. nonché il difetto di motivazione con riferimento alla legittimazione dell'indagato e del suo difensore a proporre riesame avverso il decreto di sequestro probatorio dì cose appartenenti a terzi. Si deduce che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il riesame sostenendo che l'indagato, pur se legale rappresentante e socio unico di una società di capitali, non era legittimato a proporre in proprio richiesta di riesame sui beni appartenenti all'ente, essendo necessario il conferimento di procura speciale al difensore per agire nell'interesse della persona giuridica. Ad avviso della difesa, però, tale principio si attaglia all'impugnazione di un sequestro preventivo ma non anche nel caso del sequestro probatorio, avendo l'indagato diritto a richiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto del sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso rilevando che l'indagato non è titolare dei beni oggetto di sequestro e, pertanto, non è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare in quanto non vanta un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, da individuarsi in quello alla restituzione della cosa colpita dal sequestro. Sennonché un tale principio è stato enunciato da questa Corte in relazione al sequestro preventivo mentre per il sequestro probatorio è stato costantemente predicato un diverso principio, ossia che l'interesse dell'indagato a proporre richiesta di riesame prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, in quanto egli ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314;

Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273; Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, Galletti, Rv. 233402). Come, infatti, recentemente osservato : "Il verbale di sequestro, in quanto atto irripetibile, entra a far parte del fascicolo per il dibattimento e, conseguentemente, diviene pienamente utilizzabile ai fini decisori; di qui l'interesse dell'indagato, pur non proprietario del bene oggetto di apprensione, già nella fase delle indagini preliminari, all'impugnazione del provvedimento di sequestro probatorio, che, come ha correttamente manifestato dal ricorrente, così rappresentando il suo concreto interesse a proporre impugnazione, ove venisse caducato, evidentemente non entrerebbe a comporre la piattaforma probatoria utilizzabile nella fase del giudizio di merito" ( Sez. 3, n.18382 del 10/4/2024, Lezzi; conf.

Sez. 3, n. 839 del 21/11/2024, dep. 2025, Bastioli).

2. Il ricorrente, pertanto, nella qualità di indagato, aveva interesse a proporre il riesame avverso il provvedimento di sequestro probatorio, anche se il vincolo era stato imposto su beni nella disponibilità della società di cui Sabato è legale rappresentante, e ciò consente di configurare la sua legittimazione a coltivare l'impugnazione. Per i motivi indicati, l'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trani.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani competente ai sensi