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Sentenza — n. 28470/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28470/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28470/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso diToure Adama, nato in Senegal il 02/02/1984, avverso la sentenzain data 22/01/2025 della Corte di appello di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per l’imputato la memoria dell’avv. Salvatore Centonze, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28470/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione l’imputato deducendo il vizio di motivazione con riferimento all’accertamento della duplicazione dei supporti magnetici (primo motivo), al reato di ricettazione (secondo motivo), al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena (terzo motivo), al diniego della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (quarto motivo).

Parole chiave

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reati informatici pirateria recidiva nell'infrazione altri capi d'accusa doppia punibilità violazione del diritto d'autore

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso diToure Adama, nato in Senegal il 02/02/1984, avverso la sentenzain data 22/01/2025 della Corte di appello di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per l’imputato la memoria dell’avv. Salvatore Centonze, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Consentenza in data 22 gennaio 2025 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza in data 13 novembre 2020 del Tribunale di Lecce, ha dichiarato di non doversi procedere per il reato dell’art. 171 ter legge n. 633 del 1941 per prescrizione e ha rideterminato la pena per il reato di ricettazione.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo il vizio di motivazione con riferimento all’accertamento della duplicazione dei supporti magnetici (primo motivo), al reato di ricettazione (secondo motivo), al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena (terzo motivo), al diniego della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (quarto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo, relativo all’accertamento del fatto, è inconsistente, fattuale e rivalutativo, perché i Giudici di merito hanno accertato che l’imputato aveva un borsone contenente cd e dvd illecitamente riprodotti, privi di marchio SIAE e con copertine fotocopiate; non ne aveva giustificato il possesso; non aveva saputo riferire o produrre documentazione relativa alla provenienza della merce. Tale argomentazione, come correttamente rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, non presentando alcuna frattura logica evidente fra le premesse e le conseguenze che se ne traggono né inconciliabili considerazioni logico giuridiche, si sottrae alle censure difensive risultando censurabile, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo la manifesta illogicità della motivazione, cioè dispessore tale da risultare percepibile ictu oculi, perché violativa dei criteri di senso e di logica comune.Del pari inconsistente è il secondo motivo sull’impossibilità di configurare la ricettazione perché sarebbe molto più probabile che l’imputato stesso abbia provveduto personalmente alla duplicazione delle opere musicali siccome i supporti erano privi di confezione e di qualunque scritta a stampa.

Premesso che i Giudici di merito hanno valorizzato la circostanza della mancata giustificazione del possesso della merce, circostanza non confutata in ricorso, la doglianza difensivasi esaurisce nel proporre, peraltro in via ipotetica e del tutto generica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai Giudici di merito, inammissibile in questa sede. Il terzo motivo sul diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena non si confronta né con la sentenza impugnata né con le risultanze del casellario giudiziale da cui emerge che l’imputato ha già goduto per due volte del beneficio.

Il quarto motivo attiene al diniego della conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria, ma la Corte d'appello, richiamando precedenti giurisprudenziali recenti, ha ritenuto, con motivazione sufficiente, di non poter esprimere un giudizio positivo sulla solvibilità del reo e, dunque, sulla capacità di adempiere alla pena sostitutiva della pena detentiva breve richiesta. La sentenza, peraltro, non è in contrasto con i principi di diritto affermati da ultimo dalla sentenza Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, Faye, Rv. 288012 – 01, secondo cui il giudice non può respingere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla base delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni, atteso che nella specie i Giudici hanno effettuato una valutazione globale sulla totale incapacità reddituale dell’imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e sulla negativa personalità dello stesso per le risultanze del casellario giudiziale per precedenti per commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione, falsità materiale e per la formalità successiva al fatto in esame relativa al furto aggravato e al possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348 – 01).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in vi