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Ordinanza — n. 27998/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against execution order reclassified as opposition to preserve legal acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27998/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation reclassified the cassation appeals filed by third parties against the execution order as formal oppositions. The applicants argued that the confiscation should be revoked due to prescription and simulated purchase acts, but the Court held that only opposition is available against execution orders. Consequently, the appeals were not dismissed but transmitted to the trial court for a merits review.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 666 cod. proc. pen.: When a cassation appeal is irregularly filed against an execution order, it must be requalified as an opposition to preserve the legal act, ensuring the interested party benefits from a full merits review by the execution judge.

Parole chiave

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confiscation of assets execution order cassation appeal legal act preservation third party rights prescription defense simulated transactions confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Osservato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto nelle forme dell'udienza camerale ex art.
Art. 666 cod. proc. pen.
pen., sia che abbia provveduto nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod.
Art. 578-bis cod. proc. pen.
Considerato che avverso tale ordinanza i richiedenti, terzi estranei al procedimento conclusosi con l'applicazione della confisca dei beni dagli stessi rivendicati, hanno proposto ricorso per cassazione, eccependo, con un primo motivo, l'inammissibilità della conferma della confisca ai sensi dell'art. 578-bis cod.
art. 578-bis cod. proc. pen
Considerato che avverso tale ordinanza i richiedenti, terzi estranei al procedimento conclusosi con l'applicazione della confisca dei beni dagli stessi rivendicati, hanno proposto ricorso per cassazione, eccependo, con un primo motivo, l'inammissibilità della conferma della confisca ai sensi dell'art. 578-bis cod.
art. 666 cod. proc. pen
pen., sia che abbia provveduto nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Ordinanza n. 3063 del 15/09/2023
Sez. 2, Ordinanza n. 8645 del 09/11/2022
Sez. 2, Ordinanza n. 8645 del 09/11/2022, dep.
Sez. 1, Ordinanza n. 47750 del 18/11/2022
284403 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv.
Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022
283858 - 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv.
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015
283061 - 01; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv.
Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017
265538 - 01; con specifico riferimento alla ordinanza in materia di restituzione delle cose sequestrate Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Auto S.r.l., RV.
Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014
Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014
262166 - 01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv.
Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013
259454 - 01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv.
Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004
Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv.
Sez. 3, n. 34403 del 27/05/2003
228605 - 01; Sez. 3, n. 34403 del 27/05/2003, Di Rocco, Rv.
Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002
225717 - 01; Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002, Salamone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Frattima Rita, nata a Messina il 1/5/1957 Incognito Maurizio, nato a Omegna il 4/8/1987 avverso l'ordinanza del 24/3/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la reiazione svolta dai Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo di qualificare l'impugnazione come opposizione e trasmettere gli atti al Tribunale.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con ordinanza del 24 marzo 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato le richieste avanzate da Rita Frattima e Maurizio Incognito, volte a ottenere la revoca della confisca dei beni loro appartenenti disposta con la sentenza n. 681 del 2016 del Tribunale di Verbania, di condanna di Daniele Incognito per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, dichiarato estinto per prescrizione con sentenza del 16 gennaio 2020 dalla Corte d'appello di Torino, confermativa di detta confisca.

Considerato che avverso tale ordinanza i richiedenti, terzi estranei al procedimento conclusosi con l'applicazione della confisca dei beni dagli stessi rivendicati, hanno proposto ricorso per cassazione, eccependo, con un primo motivo, l'inammissibilità della conferma della confisca ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen. in presenza di sentenza dichiarativa della prescrizione, trattandosi di confisca per equivalente disposta in relazione a fatti commessi anteriormente alla introduzione di tale disposizione; nonché, con un secondo motivo, il mancato accertamento nei loro confronti del carattere simulato degli atti d'acquisto dei beni assoggettati alla confisca.

Osservato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, Ordinanza n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 - 01;

Sez. 2, Ordinanza n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric Schirrer, Rv. 284403 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538 - 01; con specifico riferimento alla ordinanza in materia di restituzione delle cose sequestrate Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Auto S.r.l., RV. 271460 - 01); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" nei merito del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente, per la sua estraneità al giudizio di cognizione, non sia stato in grado di sottoporre a un giudice di merito.

Considerato che la giurisprudenza di legittimità ha, poi, ulteriormente chiarito che il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile, ma dev'essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (ex multis, Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166 - 01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv. 259454 - 01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079 - 01;

Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605 - 01; Sez. 3, n. 34403 del 27/05/2003, Di Rocco, Rv. 225717 - 01; Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002, Salamone, Rv. 223464 - 01). Ritenuto, pertanto, che le impugnazioni congiuntamente proposte dai terzi debbano essere qualificate come opposizioni, con la conseguente trasmissione al Tribunale di Verbania, quale giudice dell'esecuzione, affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificate le impugnazioni come opposizioni, dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari