Sentenza — n. 27732/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALopatriello Mirko ricorre per cassazione avverso ordinanza di convalida il provvedimento del Questore di Matera emesso in data 04/02/2025 e notificato in pari data alle ore 16,20, disposta dal GIP del Tribunale di Materia in data 07/02/2025 alle ore 14,00, con il quale viene fatto divieto di accesso al ricorrente a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento per motivi di pubblica sicurezza, nonché dell'obbligo di presentazione alla competente autorità di polizia nelle modalità ivi indicate, della durata di anni due. 2.1. Il ricorrente, formulando due motivi di ricorso, deduce violazione degli artt.13 bis D.L. 14/2017 e 7 e 8 della L.241 del 1990, essendo stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo a causa di imprecisate ragioni di urgenza, nella specie insussistenti, che ha vulnerato le prerogative difensive e determinato la nullità del provvedimento del Questore e dell'ordinanza di convalida.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 27732/2025 — snpen · Corte di Cassazione: • 1.1.Si premette che l'art. 7 della legge n.241 del 1990 stabilisce: "1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOPATRIELLO MIRKO nato a POLICORO il 27/12/2006 avverso l'ordinanza del 07/02/2025 del GIP TRIBUNALE di MATERAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG dottor LUIGI CUOMO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Lopatriello Mirko ricorre per cassazione avverso ordinanza di convalida il provvedimento del Questore di Matera emesso in data 04/02/2025 e notificato in pari data alle ore 16,20, disposta dal GIP del Tribunale di Materia in data 07/02/2025 alle ore 14,00, con il quale viene fatto divieto di accesso al ricorrente a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento per motivi di pubblica sicurezza, nonché dell'obbligo di presentazione alla competente autorità di polizia nelle modalità ivi indicate, della durata di anni due. 2.1. Il ricorrente, formulando due motivi di ricorso, deduce violazione degli artt.13 bis D.L. 14/2017 e 7 e 8 della L.241 del 1990, essendo stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo a causa di imprecisate ragioni di urgenza, nella specie insussistenti, che ha vulnerato le prerogative difensive e determinato la nullità del provvedimento del Questore e dell'ordinanza di convalida.
Evidenzia altresì difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle specifiche doglianze sollevate dal difensore, avendo il giudice argomentato facendo ricorso a mere clausole di stile.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
• 1.1.Si premette che l'art. 7 della legge n.241 del 1990 stabilisce: "1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari". Al riguardo, si ribadisce il principio secondo il quale l'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, il cui presupposto è l'assenza di necessità e di urgenza, non è applicabile all'adozione del provvedimento questorile di interdizione immediata di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, essendo quest'ultimo caratterizzato da particolari esigenze 1 Th t di necessità ed urgenza (Sez. 3, n. 10984 del 23/02/2012, Rv. 252346;
Sez. 3, n. 7960 del 03/11/2016, Rv. 269302; Sez. 1, n. 37519 del 01/07/2024, Rv. 287077). 1.2. Ebbene, nel caso in disamina, il giudice a quo ha motivato la sussistenza del requisito dell'urgenza, essendo necessario impedire ai prevenuti - per quanto possibile - di accedere ai luoghi ai medesimi interdetti, dopo la reiterazione di analoghi fatti incresciosi" avendo i prevenuti, in luogo di pubblico intrattenimento ovvero in prossimità di esercizi al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, preso parte attiva a gravissimi fatti di violenza alla persona, da cui sono derivate lesioni personali inferte alle vittime delle aggressioni perpetrate, suscettibili di degenerare anche in esiti mortali.
Non sussistono, quindi, i presupposti normativi dell'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo state evidenziate dal giudice le ragioni di urgenza e di necessità.
2. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 13/05/2025 il C