Sentenza — n. 27729/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VACCARO SALVATORE avverso l'ordinanza del 11/04/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 27729/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla lettura dell'ordinanza impugnata sembrerebbe invece che gli eredi dell'istante, nonchè proprietari dell'immobile acquisito in successione dalla de cuius di Marino Angela giusto atto di divisione, Vaccaro Angela, Vaccaro Francesco e Vaccaro Patrizia, sono rimasti estranei al giudizio, che è stato promosso dall'esecutato Salvatore Vaccaro e nei cui confronti è stata pronunciata l'ordinanza di revoca dell'ordine di demolizione, datata 11/04/2022, successivamente alla morte del richiedente, e non nei confronti dei proprietari del bene immobile.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VACCARO SALVATORE avverso l'ordinanza del 11/04/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO
RITENUTO IN FATTO
• 1.Con ordinanza del 11/04/2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di revoca o di sospensione dell'ingiunzione a demolire formulata da Salvatore Vaccaro e per l'effetto ha revocato l'ordine di demolizione del manufatto abusivo emesso nei confronti di Salvatore Vaccaro in data 21/01/1997 dalla Pretura Circondariale di Napoli, in forza di sentenza di condanna per reati edilizi.
2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli formulando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto il giudice a quo ha revocato l'ordine di demolizione, pur prendendo atto dell'assenza di un titolo sanante o della sussistenza di atti amministrativi incompatibili che lascino ipotizzare una tempistica certa per l'emissione di un provvedimento di sanatoria. In tal senso richiama la giurisprudenza consolidata secondo la quale il giudice dell'esecuzione può disporre la revoca dell'ordine di demolizione a condizione che l'abuso sia, almeno in astratto assentibile, e che sussistano elementi che facciano propendere per un'effettiva prognosi favorevole degli esiti del procedimento di condono attivato dalle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Questo collegio prende atto che è stata acquisito certificato di morte, rilasciato dall'ufficio dello Stato civile di Napoli, dal quale emerge che l'esecutato Vaccaro Salvatore, che ha. presentato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, è deceduto in data 29/11/2020 e che il Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione in data 27/04/2022 avverso l'ordinanza di revoca dell'ordine di demolizione, successivamente alla morte dell'esecutato. Si ritiene pertanto, che il giudice a quo avrebbe dovuto prendere atto della morte dell'esecutato istante, intervenuta nel corso del giudizio, e disporre l'integrazione del contraddittorio con gli eredi, acquisire la documentazione e pronunciare il dispositivo nei confronti dei titolari dei beni iure successionis; o in subordine, qualora non sia possibile instaurare il contraddittorio, dichiarare l'estinzione del procedimento, essendo morto l'istante.
Dalla lettura dell'ordinanza impugnata sembrerebbe invece che gli eredi dell'istante, nonchè proprietari dell'immobile acquisito in successione dalla de cuius di Marino Angela giusto atto di divisione, Vaccaro Angela, Vaccaro Francesco e Vaccaro Patrizia, sono rimasti estranei al giudizio, che è stato promosso dall'esecutato Salvatore Vaccaro e nei cui confronti è stata pronunciata l'ordinanza di revoca dell'ordine di demolizione, datata 11/04/2022, successivamente alla morte del richiedente, e non nei confronti dei proprietari del bene immobile.
E' principio consolidato, infatti, che la natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio dell'ordine di demolizione comporta che esso conserva la sua efficacia anche nei confronti dell'erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento (Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Curcio, Rv. 265193; Sez.3, n. 30406 del 08/04/2016, Rv. 267333), in quanto l'immobile realizzato in assenza del permesso di costruire, rispetto al quale è emesso l'ordine di demolizione, facendo parte del patrimonio di colui che lo ha edificato, entra a far parte del suo asse ereditario e, salva la rinuncia all'eredità, si trasmette "mortis causa" agli eredi, nei confronti dei quali l'ordine conserva efficacia (Sez.3, n. 16141 del 21/02/2023, Rv. 284463).
Ne segue pertanto che l'ordine di demolizione non può ritenersi legittimamente revocato ed è privo di effetti, non essendo gli eredi intervenuti nel corso del procedimento, nella suddetta qualità, rinnovando l'istanza di revoca formulata jure proprio da Vaccaro Salvatore e consentendo la prosecuzione del procedimento, onde consentire al giudice di verificare se siano emanati, dall'ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con l'ordine di demolizione assolutamente incompatibili, e disporne la revoca.
2. L'ordinanza impugnata, pertanto deve essere annullata senza rinvio, in quanto l'ordine di demolizione non poteva essere revocato. PQM Annulla senza rinv