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Sentenza — n. 27720/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27720/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27720/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 30/10/2024, la Corte d'appello di Roma confermò la sentenza del Tribunale di Cassino in data 11/9/2023 che aveva ritenuto Milazzo Francesco responsabile del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie.

Regesto Legislator

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art. 8 d.lgs. 74/2000, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27720/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo del ricorso è inammissibile in quanto aspecifico non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato. La Corte d'appello ha seguito la ricostruzione dell'operazione proposta con il gravame, che rappresentava che la vettura era stata trasferita dalla Funghi e Tartufi a Mihai, e ha correttamente rilevato che il mancato pagamento del prezzo da parte di Mihai non comportò "il ripristino della titolarità del diritto dominicale in capo alla Funghi e Tartufi S.r.l.", risultando il trasferimento della proprietà conseguito all' accordo intercorso fra le parti.

Parole chiave

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fatture fittizie contraffazione di merci uso di un documento falso frode fiscale false indicazioni su attività commerciali irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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art. 8 d.lgs. 74/2000
Con sentenza in data 30/10/2024, la Corte d'appello di Roma confermò la sentenza del Tribunale di Cassino in data 11/9/2023 che aveva ritenuto Milazzo Francesco responsabile del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che non sussistono elementi per ritenere, alla luce della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale, che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MILAZZO FRANCESCO nato a PALERMO il 07/02/1965 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e dell'avv.to Danilo Iafrate, difensore di Milazzo, che si è riportato ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 30/10/2024, la Corte d'appello di Roma confermò la sentenza del Tribunale di Cassino in data 11/9/2023 che aveva ritenuto Milazzo Francesco responsabile del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorsa per Cassazione l'imputato, a mezzo il difensore di fiducia, che, con il primo motivo, denuncia il vizio di motivazione in tutte le sue declinazioni in relazione alla ritenuta insussistenza dell'operazione commerciale di cui alla fattura incriminata. Si deduce che la Corte territoriale aveva ritenuto che la vendita della vettura Porsche da parte della Funghi e Tartufi S.r.l. a Mihai Anna Maria era simulata ma poi, in palese contraddizione, aveva concluso che la vendita fatta dalla Funghi e Tartufi alla Expert S.r.l. era "non sussistente" in quanto il diritto di proprietà era stato trasferito a quest'ultima società da Mihai.

Si sostiene, infatti, che se il primo negozio di vendita era simulato era lecita la fattura emessa dalla Funghi e Tartufi in favore della Expert. 2.1 Con il secondo motivo, si denuncia la mancanza di motivazione in relazione alla posizione di amministratore di fatto della Funghi e Tartufi S.r.l. attribuita a Milazzo. Si lamenta che la Corte territoriale non aveva risposto al motivo di appello che aveva contestato la qualifica di amministratore di fatto della società attribuita a Milazzo rilevando che l'imputato non aveva la delega a operare sui conti della Funghi e Tartufi e che tale punto non era stato oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza. 2.2 Con ulteriore motivo, si lamenta la "mancanza di autonoma motivazione della sentenza rispetto all'altra emessa nei confronti dei coimputati Mazzenga e Saldi".

Si rappresenta che la Corte territoriale aveva riunito processi svoltisi in primo grado con diversi riti così acquisendo materiali probatori che avrebbero dovuto restare "rigorosamente distinti" mentre, invece, aveva adottato due sentenze identiche nella parte motiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile in quanto aspecifico non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato. La Corte d'appello ha seguito la ricostruzione dell'operazione proposta con il gravame, che rappresentava che la vettura era stata trasferita dalla Funghi e Tartufi a Mihai, e ha correttamente rilevato che il mancato pagamento del prezzo da parte di Mihai non comportò "il ripristino della titolarità del diritto dominicale in capo alla Funghi e Tartufi S.r.l.", risultando il trasferimento della proprietà conseguito all' accordo intercorso fra le parti.

La Funghi e Tartufi, pertanto, avendo trasferito a Mihai la proprietà della vettura, non poteva più procedere alla vendita dell'automobile alla Expert con la conseguenza che l'emissione della fattura n. 23 del 2/3/2016 integra la fattispecie del delitto ritenuto. Con tale percorso argomentativo il ricorso non si confronta limitandosi a riproporre l'argomento secondo cui per effetto del mancato pagamento da parte di Mihai la Funghi e Tartufi S.r.l. riacquistò "la piena disponibilità" della vettura. L'argomento, tuttavia, confonde il possesso con il diritto di proprietà, il cui trasferimento alla società necessitava di un atto negoziale uguale e contrario a quello che aveva trasferito il bene alla moglie di Milazzo.

Atto negoziale che neppure il ricorso assume essere intervenuto.1.1 Non è poi vero, come si legge in ricorso, che "l'impugnata sentenza...ricorre nella stessa contraddittorietà della sentenza di primo grado laddove ci si sofferma lungamente e si motiva sulla non validità dell'originaria vendita della vettura Porsche dalla Funghi e Tartufi S.r.l.s. all'acquirente Mihai Anna Maria (...) affermandola assolutamente non veritiera e, quindi, simulata". La sentenza della Corte d'appello non fa menzione alla predetta ipotesi, risultando l'intera motivazione incentrata sull'acquisizione del diritto di proprietà da parte di Mihai e, quindi, dell'inesistenza della vendita documentata dalla fattura incriminata.

2. Inammissibile risulta anche il secondo motivo di impugnazione. L'articolata motivazione del Tribunale di Cassino, che individuava molteplici elementi che concorrevano a dimostrare che il gestore della Funghi e Tartufi S.r.l.s. era Milazzo, non trovando altrimenti spiegazione i consistenti flussi di denaro intercorsi fra l'imputato e la società o la disponibilità della Porsche, è stata ignorata dal gravame il quale non ha confutato la valenza dimostrativa degli indizi valorizzati dal Tribunale ma ha dedotto circostanze del tutto marginali che non intaccavano la logicità del ragionamento inferenziale esposto nella sentenza appellata.

Non è, quindi, ravvisabile alcun deficit motivazionale nella sentenza impugnata che si è riportata al ragionamento probatorio del Tribunale sottolineando l'inammissibilità del motivo di gravame. Va, infatti, rammentato che: l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato: così Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822); il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza riferita all'omessa motivazione in relazione ad un motivo d'appello comunque inammissibile è geneticamente inammissibile anch'esso. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343;

Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa). E ben si comprende la ratio sottesa a tale orientamento, poiché non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità.

3. Inammissibile per genericità risulta l'ultimo motivo d'impugnazione non spiegando il ricorso quali elementi probatori inutilizzabili sono stati inseriti nel ragionamento probatorio fondante la condanna di Milazzo.

4. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere, alla luce della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale, che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e