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Sentenza — n. 27659/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27659/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27659/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da LUCA RAMACCI - Presidente - Sent. n. sez. 779/2025 ALDO ACETO - Relatore - CC - 15/05/2025 LORENZO ANTONIO BUCCA R.G.N. 1303/2025 ALBERTO GALANTI Motivazione Semplificata GIUSEPPE NOVIELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Colucciello Massimo nato a NAPOLI il 03/02/1974 avverso l'ordinanza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirrelli che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 589 c.p, art. 591 c.p; Sentenza — n. 27659/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Massimo Colucciello ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 25 ottobre 2023 (dep. l’11 settembre 2024) del Tribunale di Napoli che, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di sospensione e/o revoca dell’ordine di demolizione dell’immobile di sua proprietà disposto con sentenza di condanna del 13 giugno 2006 del medesimo tribunale pronunciata nei confronti di Colucciello Antonio e Cenname Eva. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 e il vizio di motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla omessa notifica dell’ingiunzione ai proprietari che, afferma, è dovuta anche nei confronti di questi ultimi i quali, altrimenti, non potrebbero esercitare i propri diritti.

Parole chiave

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ordine di demolizione sfratto disdetta della locazione abitativa rinuncia all'espropriazione garanzia in caso di evizione accesso al fondo

Disposizioni normative citate

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art. 589 c.p
È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulato nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti.
art. 591 c.p
e art. 591 c.p.p., comma 1, lett.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da LUCA RAMACCI - Presidente - Sent. n. sez. 779/2025 ALDO ACETO - Relatore - CC - 15/05/2025 LORENZO ANTONIO BUCCA R.G.N. 1303/2025 ALBERTO GALANTI Motivazione Semplificata GIUSEPPE NOVIELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Colucciello Massimo nato a NAPOLI il 03/02/1974 avverso l'ordinanza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirrelli che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Massimo Colucciello ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 25 ottobre 2023 (dep. l’11 settembre 2024) del Tribunale di Napoli che, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di sospensione e/o revoca dell’ordine di demolizione dell’immobile di sua proprietà disposto con sentenza di condanna del 13 giugno 2006 del medesimo tribunale pronunciata nei confronti di Colucciello Antonio e Cenname Eva. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 e il vizio di motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla omessa notifica dell’ingiunzione ai proprietari che, afferma, è dovuta anche nei confronti di questi ultimi i quali, altrimenti, non potrebbero esercitare i propri diritti.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27659/2025 Roma, lì, 28/07/2025 1.2.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione apparente, carente, illogica e contraddittoria in ordine alla mancata valutazione della pratica di condono ancora pendente. 2.Con atto da lui sottoscritto, autenticato dal difensore e trasmesso l’11 maggio 2025, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare all’impugnazione. 3.Il ricorso è pertanto inammissibile per rinuncia. 4.La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci;

Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulato nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia è stata fatta personalmente dall’imputato con specifica indicazione del procedimento che lo riguarda ed è stata tempestivamente depositata nei termini indicati.

Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 5.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Luca Ramacci