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Sentenza — n. 26426/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26426/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26426/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 28/01/2025, il Tribunale di Vibo Valentia, adito con richiesta di riesame da IONESCU Cristian, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del medesimo Tribunale, • in data 30/12/2024, dell'autocarro di proprietà del predetto ricorrente, nell'ambito del procedimento per il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152 del 2006 a carico di IONESCU Nicusor, fratello del ricorrente, che era alla guida del veicolo al momento del sequestro d'urgenza effettuato dagli operanti.

Regesto Legislator

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art. 571 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26426/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Auto s.r.I., Rv. 271722 - 01, che ha ritenuto non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame) L'esame dell'atto trasmesso unitamente al ricorso non consente di ritenere soddisfatto il predetto requisito di ammissibilità. Si è invero dinanzi ad una "procura speciale", rilasciata da IONESCU Cristian al proprio difensore, modellata - nonostante l'iniziale riferimento alla qualità di titolare del bene in sequestro - secondo parametri propri di un imputato o indagato, e comprendente qualsiasi tipo di attività defensionale (riti alternativi, concordato sulla pena, ecc.) e "ogni tipo di impugnazione anche ex art. 571 cod. proc. pen.".

Parole chiave

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sequestro del veicolo detentore di veicolo azione mobiliare diritto di riprendere il possesso della cosa uso di veicolo a motore stato difettoso del veicolo

Disposizioni normative citate

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art. 571 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: IONESCU Cristian, nato in Romania il 21/06/1998 avverso l'ordinanza emessa in data 28/01/2025 dal Tribunale di Vibo Valentia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28/01/2025, il Tribunale di Vibo Valentia, adito con richiesta di riesame da IONESCU Cristian, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del medesimo Tribunale, • in data 30/12/2024, dell'autocarro di proprietà del predetto ricorrente, nell'ambito del procedimento per il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152 del 2006 a carico di IONESCU Nicusor, fratello del ricorrente, che era alla guida del veicolo al momento del sequestro d'urgenza effettuato dagli operanti.

2. Ricorre per cassazione IONESCU Cristian, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si lamenta il carattere apparente della motivazione quanto alla affermata sussistenza del fumus commissi delicti, e l'assenza di esigenze preventive dal momento che l'autocarro, con la revoca del sequestro, tornerebbe nella disponibilità del ricorrente, proprietario del mezzo ed abilitato a svolgere l'attività di trasporto di rifiuti.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo sufficiente la motivazione espressa sui due profili denunciati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni.

2. Come già accennato, il Tribunale di Vibo Valentia, ha confermato il predetto decreto di sequestro preventivo - nell'ambito del procedimento a carico di IONESCU Nicusor - dell'autocarro guidato da quest'ultimo intento a trasportare rifiuti ferrosi: veicolo di proprietà di IONESCU Cristian, che ha proposto ricorso per cassazione nella predetta qualità. È noto che, secondo un insegnamento del tutto consolidato di questa Suprema Corte, il ricorso proposto dal terzo proprietario - in difetto di procura speciale - deve essere dichiarato inammissibile (cfr. sul punto Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.T.

Auto s.r.I., Rv. 271722 - 01, che ha ritenuto non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame) L'esame dell'atto trasmesso unitamente al ricorso non consente di ritenere soddisfatto il predetto requisito di ammissibilità. Si è invero dinanzi ad una "procura speciale", rilasciata da IONESCU Cristian al proprio difensore, modellata - nonostante l'iniziale riferimento alla qualità di titolare del bene in sequestro - secondo parametri propri di un imputato o indagato, e comprendente qualsiasi tipo di attività defensionale (riti alternativi, concordato sulla pena, ecc.) e "ogni tipo di impugnazione anche ex art. 571 cod. proc. pen.".

Appare dunque evidente non solo l'assenza di ogni riferimento al ricorso per cassazione in materia cautelare reale, ma anche il carattere totalmente indeterminato della procura, conferita per una serie di attività del tutto estranee alla posizione rivestita dall'odierno ricorrente.

3. Si ritiene opportuno richiamare, per completezza, anche l'ulteriore principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare la sussistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato» (Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165 - 01, la quale, in motivazione, ha precisato che, se si ritenesse il terzo legittimato a contestare i presupposti della misura, il ricorso dallo stesso azionato risulterebbe in ogni caso inammissibile per aspecificità dei motivi, atteso che il predetto, in quanto soggetto estraneo al reato, j non sarebbe in grado di contestare il fumus commissi delicti o il periculum in mora).

Con specifico riferimento alla fattispecie di reato che qui rileva, si è ulteriormente chiarito che «in tema di trasporto illecito di rifiuti, il terzo estraneo al reato che, qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale sul mezzo sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, ne invochi la restituzione in suo favore, ha l'onere di provare la propria .buona fede, ovvero che l'uso illecito della res gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente» (Sez. 3, n. 12473 del 02/12/2015, dep. 2016, Liguori, Rv. 266482 - 01.

In senso analogo, da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 16088 del 13/02/2025, Marino, Rv. 287998 - 01). In applicazione di tali principi, il Tribunale ha allo stato ritenuto insussistenti, in capo al ricorrente - proprietario del mezzo e fratello del conducente indagato - i presupposti legittimanti l'esercizio del diritto alla restituzione, individuati dalla elaborazione giurisprudenziale qui appena richiamata.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ìrì favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il