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Ordinanza — n. 26412/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26412/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26412/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA nel procedimento pendente a carico di Martino Eusanio, nato a Priverno il 28/03/1980 e 9 Caroli Adam, nato a Vimercate il 09/10/1971 avverso la sentenza del 41/07/2023 della Corte di Cassazione Roma visti gli atti, udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26412/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 10 ottobre 2024 questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Martino Eusanio e Caroli Adam,"e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; e, di seguito, ha condannato gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile costituita. Nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 10 ottobre 2024 , relativamente al ricorso n. 18238/2024 di R.G., si legge, tuttavia, «Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa [...]».

Parole chiave

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attenuazione della pena condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario errore nella commisurazione della pena ripetibili spese di difesa
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA nel procedimento pendente a carico di Martino Eusanio, nato a Priverno il 28/03/1980 e 9 Caroli Adam, nato a Vimercate il 09/10/1971 avverso la sentenza del 41/07/2023 della Corte di Cassazione Roma visti gli atti, udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 10 ottobre 2024 questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Martino Eusanio e Caroli Adam,"e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; e, di seguito, ha condannato gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile costituita. Nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 10 ottobre 2024 , relativamente al ricorso n. 18238/2024 di R.G., si legge, tuttavia, «Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa [...]».

Con tale disposto il Collegio è incorso, con evidenza, in errore materiale - relativo al numero degli imputati, entrambi, condannati in via definitiva, tenuti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile-, mero lapsus calami nella trascrizione del provvedimento, non coincidente in parte qua con quanto questo Giudice ha realmente disposto, errore rilevabile, di ufficio, in ogni momento e senza formalità, ed emendabile con procedura de plano. Deve, pertanto, procedersi alla correzione dell'errore come da dispositivo.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 10/10/2024, sul ricorso n. 18238/2024 di R.G., nel senso che, ove è scritto "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa", deve leggersi "Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma il 25 febbraio 2025 La Con