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Sentenza — n. 26277/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26277/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26277/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Occorre premettere che, con provvedimento adottato de plano il 13 dicembre 2024, il giudice monocratico ha rigettato l ’ istanza di dissequestro temporaneo avanzata nell’interesse diAgostino Rizzo con riferimento al fabbricato sottoposto a misura cautelare reale con decreto del G.I.P. del 14 luglio 2020, fondandosi il rigetto sulla mancanza di un titolo abilitativo idoneo alla realizzazione delle opere di ripristinoe sull’omessa specificazione delle modalità del ripristino. Avverso tale decisione è stata proposta opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che è stata ritenuta inammissibile dal giudice monocratico, secondo cui il rimedio da esperire doveva essere l’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26277/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., rilevandosi che il rimedio esperibile avverso il provvedimento del 13 dicembre 2024 non era l’appello cautelare ex art. 322 biscod. proc. pen., ma l’opposizione davanti al medesimo giudice, come più volte affermato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.

Parole chiave

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sequestro di beni immobili azione di rivocazione del sequestro rigetto provvisorio dell'opposizione azione di manutenzione abbandono del procedimento desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
pen., che è stata ritenuta inammissibile dal giudice monocratico, secondo cui il rimedio da esperire doveva essere l’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da Rizzo Agostino,nato a Ottaviano i l 05 /0 3 / 19 72 , avverso l’ordinanza del 20/12/2024del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaledott. Luigi Cuomo , che ha concluso per la conversione in appello del ricorso, con trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria competente.

RITENUTO IN FATTO

1.Agostino Rizzo, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 20 dic embre 2024 , con il quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta nel suo interesse avverso la decisione del 13 dicembre 2024, con la quale il medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta, proposta da Rizzo quale legale rappresentante della GM Gestione Immobiliare s.r.l., di disporre il dissequestro temporaneo del fabbricato sito in Napoli alla via Manzoni n. 41, sottoposto a misura cautelare reale con decreto del G.I.P. del 14 luglio 2020 in relazione a reati edilizi.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., rilevandosi che il rimedio esperibile avverso il provvedimento del 13 dicembre 2024 non era l’appello cautelare ex art. 322 biscod. proc. pen., ma l’opposizione davanti al medesimo giudice, come più volte affermato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Occorre premettere che, con provvedimento adottato de plano il 13 dicembre 2024, il giudice monocratico ha rigettato l ’ istanza di dissequestro temporaneo avanzata nell’interesse diAgostino Rizzo con riferimento al fabbricato sottoposto a misura cautelare reale con decreto del G.I.P. del 14 luglio 2020, fondandosi il rigetto sulla mancanza di un titolo abilitativo idoneo alla realizzazione delle opere di ripristinoe sull’omessa specificazione delle modalità del ripristino. Avverso tale decisione è stata proposta opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che è stata ritenuta inammissibile dal giudice monocratico, secondo cui il rimedio da esperire doveva essere l’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen.

2. Orbene, tale impostazione non può essere condivisa, dovendosi richiamare in proposito il principio elaborato d a questa Corte (cfr. S ez. 3, n. 39275 del 12/06/2018, Rv. 273753e Sez. 3, n. 39085 del 07/06/2022), secondo cui, in tema di sequestro preventivo di immobile abusivo, la figura del cd. “dissequestro temporaneo”, al pari dell’autorizzazione temporanea ad accedere ai luoghi sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, non attiene alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione della misura, ma alle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare, consentendo esclusivamente l’ingresso momentaneo nel bene secondo rigorose modalità prestabilite, con la conseguenza che eventuali questioni ad esso relative vanno proposte in sede di incidente di esecuzione, applicandosi dunque il procedimento di cui agli art. 665 ss. cod. proc. pen.

3. Da ciò consegue che il rimedio esperibile avverso la decisione assunta senza formalità dal giudice monocratico non era l’appello cautelare, ma l’opposizione dinanzi al medesimo giudice, da trattare ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.Ne discende che, in s ost anziale sinton ia con le co nclusion i del Procuratore generale e a prescindere da ogni valutazione sul merito della questione, l’ordinanza impugnata deve essere a nnulla ta senza rinvio , c on conseguente trasmissionedegli atti al Tribunale di Napoli per l ’ulteriore corso . P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoliper l’ulteriore corso. Così decisoil 30.04.2025 Il consigliere estensore Il Preside