Sentenza — n. 25928/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza di cui in epigrafe, il Gip del tribunale di Agrigento rigettava la richiesta di correzione di errore materiale avanzata nell'interesse di Jilani Jioini in ordine alla sentenza del medesimo tribunale del 5.11.2024. Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso per cassazione Mani Jioini mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 comma 2 cod. proc. pen, art. 130 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25928/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio avendo il giudici stabilito, in motivazione, di determinare per il ricorrente il trattamento sanzionatorio partendo dalla pena base stabilita per altro coimputato e pari a 10 anni mentre poi individuava in concreto tale pena, nei confronti del ricorrente, nella misura di anni 11. Inoltre non si sarebbe proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 130 comma 2 cod. proc. pen.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Jilani Jioini nato in Tunisia il 17/08/1973; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 26/02/2025 del tribunale di Agrigento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Ettore Pedicini che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore avv.to Frusteri Francesca che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il Gip del tribunale di Agrigento rigettava la richiesta di correzione di errore materiale avanzata nell'interesse di Jilani Jioini in ordine alla sentenza del medesimo tribunale del 5.11.2024.
2. Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso per cassazione Mani Jioini mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione.
3. Deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio avendo il giudici stabilito, in motivazione, di determinare per il ricorrente il trattamento sanzionatorio partendo dalla pena base stabilita per altro coimputato e pari a 10 anni mentre poi individuava in concreto tale pena, nei confronti del ricorrente, nella misura di anni 11. Inoltre non si sarebbe proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 130 comma 2 cod. proc. pen.
7. Il ricorso è fondato innanzitutto e in via preliminare per la intervenuta violazione dell'art. 130 cod. proc. pen. non risultando che si sia proceduto in camera di consiglio ai sensi del comma 2 ultima parte. Con conseguente annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e trasmissione degli atti al tribunale di Agrigento per l'ulteriore corso, rispetto alla proposta istanza. Rimane assorbito l'ulteriore rilievo sulla asserita sussistenza di un errore materiale in motivazione, che in ragione della predetta violazione rimane in valutazione al giudice a suo tempo adito rispetto al provvedimento assunto come erroneo in fatto; per cui non trova applicazione l'art. 130 comma 1 ultima parte, nei confronti di questa Corte, trattandosi di fattispecie distinta e diversa, riguardante l'impugnazione diretta dell'atto assunto come erroneo,
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Agrigento Così deciso in Roma, il 02/07/2025 Il Consigliere