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Sentenza — n. 25927/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25927/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25927/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza di cui in epigrafe il tribunale del riesame di Potenza rigettava la domanda di riesame proposta nell'interesse di Altavilla Immobiliare srl avverso la ordinanza di sequestro del Gip del medesimo tribunale emessa in relazione al reato di lottizzazione abusiva. Avverso la predetta ordinanza Rinascente Immobiliare srl propone ricorso mediante i propri difensori.

Regesto Legislator

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art. 589 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25927/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge regionale della Basilicata n. 23 del 1999 art. 16 comma 2 prg 1, contestandosi il dato per cui il tribunale avrebbe confuso gli atti succedutisi al vecchio prg come meri strumenti esecutivi. Mentre il Regolamento Urbanistico avrebbe previsto per l'area di interesse una edificazione diretta senza alcun rimando ad una progettazione di secondo livello. Ed il cd. "planovolumetrico" sarebbe stata mera esplicazione della attività progettuale e non progettazione di secondo livello. Come tale approvato con delibera di Giunta Comunale c on regolare procedura.

Parole chiave

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norme edilizie comunali piano particolareggiato disciplina urbanistica sviluppo urbano prescrizioni di zona abusivismo edilizio

Disposizioni normative citate

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art. 589 comma 2 cod. proc. pen
A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse della ricorrente.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Altavilla Immobiliare srl nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 09/01/2025 del tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Ettore Pedicini che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza di cui in epigrafe il tribunale del riesame di Potenza rigettava la domanda di riesame proposta nell'interesse di Altavilla Immobiliare srl avverso la ordinanza di sequestro del Gip del medesimo tribunale emessa in relazione al reato di lottizzazione abusiva.

2. Avverso la predetta ordinanza Rinascente Immobiliare srl propone ricorso mediante i propri difensori.

3. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge Si contesta la tesi dell'esaurimento nell'area interessata delle volumetrie disponibili in base al PRG con assenza di ulteriori strumenti urbanistici di carattere generale idonei ad ampliare la predetta volumetria di area. E si sostiene che il sopravvenuto Regolamento Urbanistico avrebbe il carattere di una pianificazione generale e non meramente esecutiva. Regolamento previsto con legge regionale della Basilicata come avente una tale connotazione.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge regionale della Basilicata n. 23 del 1999 art. 16 comma 2 prg 1, contestandosi il dato per cui il tribunale avrebbe confuso gli atti succedutisi al vecchio prg come meri strumenti esecutivi. Mentre il Regolamento Urbanistico avrebbe previsto per l'area di interesse una edificazione diretta senza alcun rimando ad una progettazione di secondo livello. Ed il cd. "planovolumetrico" sarebbe stata mera esplicazione della attività progettuale e non progettazione di secondo livello. Come tale approvato con delibera di Giunta Comunale c on regolare procedura.

5. Con il terzo motivo rappresenta la violazione degli artt. 25 e 34 del DPR 327/2000 Si rappresenta che diversamente da quanto ritenuto il comune non avrebbe ceduto parte dell'area di interesse a trattativa privata, ma in limine di un regola procedimento espropriativo avviato nei suoi confronti e quindi in alternativa alla espropriazione.

6. Con il quarto motivo deduce vizi di violazione della legge regionale della Basilicata Il sequestro sarebbe intervenuto su bene di terzo mai coinvolto nel procedimento, la cui malafede mai è stata ipotizzata e comunque sì contesta la ipotizzata cooperazione fraudolenta tra più soggetti che integrerebbe nel caso in esame il reato impossibile per la varietà dei soggetti che sarebbero dovuti intervenire in sede di pianificazione. Inoltre nel caso in esame si ipotizzerebbe solo una cooperazione con funzionari comunali privi di potere decisionale e non di altri enti pur competenti. Dunque non vi sarebbe il fumus del reato anche ove mai fosse stato illegittimo l'iter culminato nella approvazione del Regolamento Urbanistico.

7. A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse della ricorrente. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 2 616 cod. proc. pen., di sostenere il pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in R