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Sentenza — n. 25916/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25916/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25916/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 5 dicembre 2024, il Tribunale di Pavia, ha rigettato il ricorso con cui il terzo interessato in epigrafe aveva richiesto l'annullamento del sequestro disposto dal Pubblico Ministero con decreto del 12 novembre 2024, avente ad oggetto un telefono cellulare di proprietà dello stesso. Il motivo di interesse degli inquirenti per il telefono risiedeva nel fatto che Marazza risultava essere "intestatario di un'utenza telefonica in uso all'indagato Pappalardo".

Regesto Legislator

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art. 100 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25916/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Va premesso che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità o rigetto della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (ex plurimis, Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 03/07/2018, Rv. 273505; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 09/01/2018, Rv. 271722).

Parole chiave

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reati contro la sfera personale riservata sequestro di mezzi di prova verbale di sequestro mandato di perquisizione sequestro investigativo procedura di identificazione

Disposizioni normative citate

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art. 100 cod. proc. pen
Va premesso che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità o rigetto della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da g_TuR-e Marazza Simonè—, ato a Pavia il 10/07/1978; ri avverso l'ordinanza del Tribunale di Pavia del 05/12/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 dicembre 2024, il Tribunale di Pavia, ha rigettato il ricorso con cui il terzo interessato in epigrafe aveva richiesto l'annullamento del sequestro disposto dal Pubblico Ministero con decreto del 12 novembre 2024, avente ad oggetto un telefono cellulare di proprietà dello stesso. Il motivo di interesse degli inquirenti per il telefono risiedeva nel fatto che Marazza risultava essere "intestatario di un'utenza telefonica in uso all'indagato Pappalardo".

2. Avverso l'ordinanza, il ricorrente, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 178, 179 e 324, comma 6, cod. proc. pen. in ordine all'omessa notificazione all'interessati dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale celebrata in data 5 dicembre 2024, tempestivamente eccepita dal difensore all'udienza stessa. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, la difesa si duole della violazione degli artt. 125 e 275 cod. proc. pen. in ordine al mancato rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Più precisamente, il provvedimento di sequestro non fornirebbe alcuna indicazione circa le tempistiche necessarie ai fini dell'accertamento, i criteri di selezione del materiale informatico e le ragioni per cui, rispetto ai reati di cui era stato prospettato il fumus commissi delicti, le informazioni contenute all'interno del dispositivo del Marazza potessero dirsi pertinenti ai fini della prova. Pertanto, secondo la prospettazione difensiva, il sequestro finiva per assumere valore meramente esplorativo, in particolar modo alla luce del fatto che Marazza risultava essere un soggetto terzo estraneo alla vicenda delittuosa.

Inoltre, il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento sul fatto che gli elementi di indagine acquisiti facessero ritenere l'utilizzo del dispositivo da parte di un pubblico ufficiale accusato di corruzione, sebbene tale circostanza fosse stata negata dallo stesso Pubblico Ministero, secondo il quale il suddetto pubblico ufficiale utilizzava nelle chat di whattsapp il nominativo di Simone Marazza ma usando non il dispositivo di quest'ultimo, oggetto di sequestro, ma un telefono cellulare a lui intestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità o rigetto della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (ex plurimis, Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 03/07/2018, Rv. 273505; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 09/01/2018, Rv. 271722).

Nel caso di specie, non è presente nel fascicolo alcuna procura speciale, ovvero un documento che faccia riferimento agli specifici atti che il difensore dovrà compiere. E la sua mancanza, essendo causa di inammissibilità dell'atto introduttivo, è d'ufficio rilevabile in questa sede di legittimità. 9- Ak 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore