Sentenza — n. 25830/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine con la quale l’imputato era stato condannato perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 26, 40 comma 6, D.lgs n. 504 del 1995 per la sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accise di prodotti energetici nella specie gas naturale per 6.058 metri cubi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod.pen; Sentenza — n. 25830/2025 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod.proc.pen. in relazione all’estinzione del reato maturata in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25830/2025 Roma, lì, 14/07/2025 - Violazione dell’art. 606 comma 1 lett.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da GASTONE ANDREAZZA - Presidente - Sent. n. sez. 1009/2025 GIOVANNI LIBERATI UP - 11/06/2025 ANTONELLA DI STASI R.G.N. 4409/2025 EMANUELA GAI - Relatore - Motivazione Semplificata GIOVANNI GIORGIANNI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Dorbolo' Giovanni nato a UDINE il 17/04/1981 avverso la sentenza del 26/09/2024 della Corte d'appello di Trieste Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste; lette le conclusioni scritte del difensore.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine con la quale l’imputato era stato condannato perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 26, 40 comma 6, D.lgs n. 504 del 1995 per la sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accise di prodotti energetici nella specie gas naturale per 6.058 metri cubi.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi - Violazione dell’art 606, 609 comma 3 cod.proc.pen. sopravvenuta abolitio criminis della fattispecie contestata per effetto dell’art. comma 1, lett. a), n. 3 del Decreto Legislativo n. 141/2024. - Violazione dell’art. 606 comma 1 lett.
b) cod.proc.pen. in relazione all’estinzione del reato maturata in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25830/2025 Roma, lì, 14/07/2025 - Violazione dell’art. 606 comma 1 lett.
d) cod.proc.pen. in relazione alla mancata assunzione di prova decisiva per individuare il soggetto tenuto al versamento dell’accise. - Violazione dell’art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’illogicità della motivazione sull’individuazione del soggetto attivo del reato. - Violazione dell’art. 606 comma 1 lett.
3) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui chiede l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato. Con l’art. 3 comma 1, lett. a), n. 3 del Decreto Legislativo n. 141/2024, l’art. 40 comma 6 del d.Lgs n. 504 del 1995, è stato modificato nei seguenti termini: “6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.”. L’art. 7 del medesimo decreto, Disposizioni finali e di coordinamento, dispone che: Le sanzioni amministrative di cui all'allegato 1 e all'articolo 3 si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
2. Con la citata modifica, in vigore dal 4 ottobre 2024, il legislatore ha elevato la soglia di punibilità del reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, originariamente prevista in 5.000 metri cubi a quella di 10.000 metri cubi di gas naturale sottratto al pagamento dell’accise.
3. Il ricorrente è stato condannato per la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, art. 40 comma 6 del D.lgs n. 504 del 1995, per un quantitativo di gas naturale di 6.058 metri cubi, superiore alla soglia in vigore al momento del fatto, ma inferiore a quella elevata dal D.lgs n. 141 del 2024, da cui consegue l’annullamento della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025, D’Angelo, Rv. 287524 – 01). Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso. Gli atti devono essere trasmessi alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Udine per quanto di competenza. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non e' previsto dalla legge come reato. Ordina la trasmissione degli atti all'Agenzia Dogane e Monopoli di Udine. Così è deciso, 11/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GAI GASTONE ANDREAZZA