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Ordinanza — n. 25818/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25818/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25818/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Collegio evidenzia che, per un errore materiale nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 13/02/2025 (sentenza n. 12515/2025), è stato erroneamente scritto «Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende», laddove il dispositivo corretto pubblicato reca la seguente frase: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto», come emerge chiaramente dai paragrafi 5 e 6 della motivazione.

Regesto Legislator

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articolo 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25818/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 12515/2025), è stato erroneamente scritto «Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende», laddove il dispositivo corretto pubblicato reca la seguente frase: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto», come emerge chiaramente dai paragrafi 5 e 6 della motivazione.

Parole chiave

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inosservanza del termine perentorio notificazione tardiva tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato istanza tardiva di restituzione dei termini carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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articolo 625-bis cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Nel procedimento di correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 12515/2025, sul ricorso n. 38791/2024, udienza 13 febbraio 2025, ricorrente Lione Carmine, nato a Calabritto il 05/03/1961. Visti gli atti e la sentenza. Udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio evidenzia che, per un errore materiale nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 13/02/2025 (sentenza n. 12515/2025), è stato erroneamente scritto «Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende», laddove il dispositivo corretto pubblicato reca la seguente frase: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto», come emerge chiaramente dai paragrafi 5 e 6 della motivazione.

2. Pertanto la sentenza, resa alla pubblica udienza del 13 febbraio 2025 della Corte di cassazione, Terza Sezione, nei confronti di Lione Carmine, nato a Calabritto il 05/03/1961, è affetta da errore materiale ai sensi dell’articolo 625-bis cod. proc. pen., per cui occorre procedere alla sua correzione come indicato in dispositivo. P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 13/02/2025, sul ricorso n. 38791/2024 proposto da Lione Carmine, nato a Calabritto il 05/03/1961, nel senso che, laddove e' scritto "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende", deve leggersi:" annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così è deciso, 27/05/2025