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Sentenza — n. 25591/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25591/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25591/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso di Cassisi Davide, nato a Gela il 10/07/1976, avverso l'ordinanza in data 10/07/2024 del Tribunale di Gela, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25591/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è nel complesso infondato. Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono "de jure" al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta "ope legis" al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato (Sez.

Parole chiave

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permesso di demolizione revoca della sospensione condizionale effetto sospensivo della licenza edilizia difetto di manutenzione sospensione della procedura di fallimento licenza edilizia concessa a titolo precario

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Se06 al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Cassisi Davide, nato a Gela il 10/07/1976, avverso l'ordinanza in data 10/07/2024 del Tribunale di Gela, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 10 luglio 2024 il Tribunale di Gela ha revocato, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto a Davide Cassisi con sentenza in data 29 settembre 2021 del Tribunale di Gela, confermata con sentenza in data 21 marzo 2022 della Corte di appello di Caltanissetta, divenuta irrevocabile il 17 maggio 2023, perché non erano state demolite le opere abusive entro 90 giorni dall'irrevocabilità della sentenza.

2. Il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'ordinanza di revoca per due motivi: perché i costi di demolizione del capannone di mq 600 in cemento armato e della relativa recinzione erano insostenibili e perché la pratica di sanatoria era ancora attiva e in fase interlocutoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è nel complesso infondato. Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono "de jure" al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta "ope legis" al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato (Sez.

U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 - 01, principio riaffermato da questa Sezione con la sentenza n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466 - 01). La giurisprudenza tuttavia non esclude la possibilità per il condannato di dedurre l'assoluta impossibilità di adempiere agli obblighi imposti nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione del beneficio (si vedano oltre alle sentenze citate, la più recente Sez. 2, n. 38431 del 13/09/2023, Santoro, Rv. 285041 - 01, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione).

Nel caso in esame il ricorrente ha lamentato che il Giudice dell'esecuzione aveva omesso di rispondere alla sua deduzione sull'insopportabilità di costi di demolizione, superiori di cinque volte quelli di costruzione, per i quali si era indebitato. Sebbene si registri la denunciata omessa risposta, si evidenzia anche che la deduzione è del tutto inconsistente per genericità. Il ricorrente non ha indicato gli attivi patrimoniali e i costi dell'operazione né ha spiegato per quale ragione non possa contrarre ulteriori debiti. Ne consegue la carenza della prospettazione difensiva dell'impossibilità ad adempiere, il che solleva il giudice dalla specifica confutazione della dog lianza.

La circostanza della perdurante pendenza della pratica di sanatoria è stata invece esaminata dal Giudice dell'esecuzione che ha formulato un'argomentata prognosi negativa in merito all'accoglimento dell'istanza di riesame, non contestata dal ricorrente.t Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va, pertanto, rigettato. Se06 al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 9 gennaio 2025 Il Con