Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 25583/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25583/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25583/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso di Znazen Rabie, nato in Tunisia il 08/08/1987, avverso la sentenza in data 18/01/2024 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1.Con sentenza in data 10 ottobre 2022 il Tribunale di Modena ha condannato Rabie Znazen alla pena di anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 2.800 di multa per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione di 20 grammi di marijuana (capo 1), per la violazione dell'art. 495 cod. pen., per aver fornito false generalità alla Polizia di Stato nel verbale di identificazione e fotosegnalamento (capo 2), per la violazione dell'alt, 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione e cessione di cocaina e hashish a una pluralità di soggetti (capo A), per la violazione friaincorso dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione e cessione a titolo di gratuito di cocaina a Matteo Nardino (capo C).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 495 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25583/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Di qui la pena finale irrogata dalla Corte di appello di anni due di reclusione ed euro 2.600 di multa, che, pur tenuto conto degli aumenti per la continuazione, è inferiore al medio edittale previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il che non richiede ulteriori motivazioni, che peraltro nel caso in esame comunque sono state rese, rispetto al rinvio ai criteri equitativi dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01). Ne deriva che anche l'altra parte del motivo di ricorso è inconsistente.Il secondo motivo sul mancato proscioglimento per prescrizione per le cessioni a Matteo Lancellotti nell'anno 2016 e a Matteo Nardino nell'aprile 2O16' infondato.

Parole chiave

Generato dall'IA
pena per traffico di stupefacenti consumo di canapa dipendenza da sostanze stupefacenti pene e misure altri reati abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 495 cod. pen
309 del 1990, consistente nella detenzione di 20 grammi di marijuana (capo 1), per la violazione dell'art. 495 cod. pen., per aver fornito false generalità alla Polizia di Stato nel verbale di identificazione e fotosegnalamento (capo 2), per la violazione dell'alt, 73, comma 5, d.P.R.
art. 133 cod. pen
309 del 1990, il che non richiede ulteriori motivazioni, che peraltro nel caso in esame comunque sono state rese, rispetto al rinvio ai criteri equitativi dell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Znazen Rabie, nato in Tunisia il 08/08/1987, avverso la sentenza in data 18/01/2024 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1.Con sentenza in data 10 ottobre 2022 il Tribunale di Modena ha condannato Rabie Znazen alla pena di anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 2.800 di multa per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione di 20 grammi di marijuana (capo 1), per la violazione dell'art. 495 cod. pen., per aver fornito false generalità alla Polizia di Stato nel verbale di identificazione e fotosegnalamento (capo 2), per la violazione dell'alt, 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione e cessione di cocaina e hashish a una pluralità di soggetti (capo A), per la violazione friaincorso dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione e cessione a titolo di gratuito di cocaina a Matteo Nardino (capo C).

Con sentenza in data 8 gennaio 2024 la Corte di appello di Bologna, ift: parziale riforma, ha dichiarato di non doversi procedere per il reato del capo A) in relazione alle cessioni di cocaina a Giampaolo Sparacelb, perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena per i residui reati in anni 2 di reclusione ed euro 2.600 di multa.

2. L'imputato articola un primo motivo di ricorso per cassazione basato sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione in merito alla pena, SOCA il profilo dell'entità e del mancato abbattimento secco per le attenuanti genericte, e un secondo motivo basato sulla violazione di legge per omesso proscioglimento per prescrizione per le cessioni in favore di Matteo Lancellotti e Matteo Nardino risalenti all'anno 2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è nel complesso da rigettarsi. Il primo motivo sulla pena è manifestamente infondato. Il Tribunale è partito da una pena base di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.400 di multa, ha escluso la recidiva reiterata infra-quinquennale, perché i precedenti erano pressoché coevi, se non successivi, e comunque non specifici, mentre ha applicato le circostanze attenuanti generiche per il consenso all'utilizzo degli atti, giustificandone il diniego della massima estensione, con "il profilo marcatamente negativo" dell'imputato, autore di plurime cessioni di sostanze stupefacenti.

Il motivo di ricorso, nella parte relativa alla mancata riduzione della pena nella misura massima per l'applicazione delle generiche, non si confronta affatto con tale parte di motivazione. La pena, per effetto delle generiche, è stata ridotta ad anni uno e mesi due di reclusione ed euro 1.600 di multa e, per effetto della continuazione, è stata aumentata ad anni due, mesi due di reclusione ed euro 2.800 di multa «con ripartizione in pari quote tra le serie nei confronti di ciascun cliente», ed È stata ridotta dalla Corte di appello di mesi 2 di reclusione ed euro 200 in seguite al proscioglimento per prescrizione per l'unica cessione di stupefacente in favore di Sparacello.

Di qui la pena finale irrogata dalla Corte di appello di anni due di reclusione ed euro 2.600 di multa, che, pur tenuto conto degli aumenti per la continuazione, è inferiore al medio edittale previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il che non richiede ulteriori motivazioni, che peraltro nel caso in esame comunque sono state rese, rispetto al rinvio ai criteri equitativi dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01). Ne deriva che anche l'altra parte del motivo di ricorso è inconsistente.Il secondo motivo sul mancato proscioglimento per prescrizione per le cessioni a Matteo Lancellotti nell'anno 2016 e a Matteo Nardino nell'aprile 2O16' infondato.

Il ricorrente fa discendere la prescrizione delle indicate cessioni, seettbdoja contestazione nel capo d'imputazione, dal momento che anche per Lanceliottl e Nardino la contestazione recava la data del 2016 come per Sparaceli°. Ancora una volta, tuttavia, non si confronta con l'analitica motivazione della sentenza di primo grado, recepita dalla sentenza di secondo grado. La cessione a Sparacello è stata accertata come commessa in una data imprecisata prima del 5 aprile 2016; quelle nei confronti di Lancellotti T sono state accertate come commesse a partire dall'agosto 2016, come dichiarato dallo stesso acquirente, il quale alla data del 19 gennaio 2018 aveva riferito agli inquirenti che non ricordava qual era l'ultimo acquisto ma che era ancora debitore della somma di euro 200 per cui l'imputato si era presentato a riscuotere la somma; quelle nei confronti di, Nardino sono state accertate come commesse a partire dall'aprile 2016 (capo A) e come commesse ancora fino al giugno 2017 (capo C, in concorso con altro soggetto non ricorrente).

Il motivo è dunque generico perché si basa sul capo d'imputazione e non sulle sentenze. Alla stregua delle considerazioni svolte, si ritiene dunque che alla data della presente decisione non risulta maturata alcuna prescrizione, considerata anche sospensione dei termini di prescrizione per mesi tre e giorni quindici, dall'OdienZa del 27 giugno 2022 all'udienza del 10 ottobre 2022, in conseguenza dell'adesione del difensore all'astensione degli organi di rappresentanza della categoria forense, sospensione riportata nella sentenza di primo grado e non contestata dal ricorrente.

Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e c