Sentenza — n. 24714/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria ha proposto ricorso per cassazione avverso l ’ordinanza resa dal Tribunale di Alessandria il 3 0 settembre 2024, con la quale , nell’ambito del procedimento penale acarico di Giovanni Bellindo, chiamato a rispondere dei reati ex art. 2 e 8 del d. lgs. n. 74 del 2000, è stata d ichiarata la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ed è stata disposta la restituzione degli atti al P.M.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 177 cod. proc. pen, art. 415 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 24714/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Al contrario, se il provvedimento di restituzione degli atti imponesse all’organo diaccusa, in adempimento dell’ordine giudiziale, di compiere un attonullo, se ne dovrebbe predicare l’abnormità. Nella vicenda in esame, dunque, si è comunque verificato un regresso “consentito”, senza che vi sia impedimento alcuno per il Pubblico Ministero di poter procedere alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari , rilevandosi che l a partecipazione del difensore all’udienza preliminare come sostituto processuale dell’avv.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, nel procedimento a carico di: BellindoGiovanni, nato ad Aqui Terme il 06 - 0 3 - 19 56 , avverso l’ordinanzadel 30-09-2024 del Tribunale di Alessandria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa S i monetta Ciccarelli , che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con rimessione degli atti al Tribunale di Alessandriaper il giudizio; lette le conclusioni rassegnate dall’avvocato Alexia Cellerino, difensore di fiducia di Bellindo, che ha chiesto di dichiarare inammissibil e il ricorso presentato dal Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria ha proposto ricorso per cassazione avverso l ’ordinanza resa dal Tribunale di Alessandria il 3 0 settembre 2024, con la quale , nell’ambito del procedimento penale acarico di Giovanni Bellindo, chiamato a rispondere dei reati ex art. 2 e 8 del d. lgs. n. 74 del 2000, è stata d ichiarata la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ed è stata disposta la restituzione degli atti al P.M.
2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale è stata eccepita l’inosservanza degli art. 415 bis, 416, 180 e 183, cod. proc. pen.ed è stata dedotta l’abnormità dell’atto impugnato, rilevandosi che il giudice ha determinato una indebita regressione del procedimento, posto che la nullità integrata dall’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia di Bellindo era stata sanata nel corso dell’udienza preliminare, alla quale aveva partecipato ildifensore dell’imputato, senza nulla eccepire sul punto, non essendo stati correttamente applicati, pertanto, gli art. 182 e 183 cod. proc. pen.
3. Il Procuratore generale ha chiesto di accogliere il ricorso, rimarcando l’abnormità delprovvedimento che dichiari l’esistenza di una nullità invero sanata per acquiescenza della parte, determinandosiin tal modo una indebita regressione del procedimento, come sarebbe appunto avvenuto nel caso di specie.
4. Con articolata memoria del 28 febbraio 2025, l’avvocato Alexia Cellerino, difensore di fiducia di Bellindo , ha chiesto di dichiarare inammissibil e il ricorso presentato dal Pubblico Ministero per difetto di abnormità, osservando che, in base ai principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte (il riferimento in particolare è alla sentenza n. 25957 del 26 marzo 2009 ), non possono essere qualificati “anomali”i provvedimenti che siano espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e chenon determinino la stasi del procedimento, come potrebbe dirsi inrelazione al caso per cui si procede, dal momento che il Pubblico M inistero, ricevuti gli atti, può disporre la rinnovazione della notificazione dell ’ atto irritualmente compiuto odomesso.
Al contrario, se il provvedimento di restituzione degli atti imponesse all’organo diaccusa, in adempimento dell’ordine giudiziale, di compiere un attonullo, se ne dovrebbe predicare l’abnormità. Nella vicenda in esame, dunque, si è comunque verificato un regresso “consentito”, senza che vi sia impedimento alcuno per il Pubblico Ministero di poter procedere alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari , rilevandosi che l a partecipazione del difensore all’udienza preliminare come sostituto processuale dell’avv.
Borgarelli (erroneamente indicato quale difensore di fiducia) potrà sanare al più l’omessa notifica della fissazione dell’udienza preliminare,ma di certo non l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini all’unico difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. I n via preliminar e, i n relazione al concetto di abnormità, devono richiamarsi i principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenzen. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 282807; n. 40984 del 22/03/2018, Rv. 273581; n. 20569 del 18/01/2018, Rv. 272715; n. 21243 del 25/03/2010, Rv. 246910;n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 238240e n. 22909 del 31/05/2005, Rv. 231163), secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
Si è così precisato che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur nonestraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.Ciò premesso in via generale, si è tuttavia rimarcata nel tempo la necessità di interpretare restrittivamente il concetto di abnormità per non violare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, per cui in tal senso si è chiarito che l’atto può essere dichiarato abnorme quando concorrano almeno i seguenti requisiti:
a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità;
b) non sia altrimenti impugnabile;
c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall’ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile, essendosi altresì precisato che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile ilvizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica. Ne consegue che la categoria dell’abnormità, proprio in ragione della sua eccezionalitàe della sua funzione derogatoria rispetto al principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione e al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell’art. 177 cod. proc. pen., è riferibile alle sole situazioni in cui l’ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti.
Da tale carattere di eccezionalità e residualità viene fatta discendere la necessità di distinguerne l’ambito concettuale dalle anomalie irrilevanti perché innocue, in quanto l’atto, pur esorbitante dagli schemi legali o compiuto per finalità diverse da quelle che legittimano l’esercizio della funzione, sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza e avere eliminato l’interesse alla sua rimozione.
2. Con riferimento all’avviso di conclusione delle indagini preliminari, in particolare, le Sezioni Unite hanno affermato, con una delle pronunce sopra citate (cfr. sentenzan. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590, ripresa, ex multis , da Sez. 6, n. 25810 del 08/05/2014, Rv. 260069e da Sez. 4, n. 10664 del 18/01/2013, Rv. 255286) che n on è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata l’invalidità della notifica dell ’avviso di conclusione delle indagini di cui all ’ art. 415 bis cod. proc . pen., in realtà ritualmente eseguita , dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.
3. Ciò premesso, in applicazione di tali coordinate interpretative, deve escludersi che il provvedimento impugnato sia abnorme. Ed invero il Tribunaleha dichiaratola nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e della successiva richiesta di rinvio a giudizio e ha disposto la restituzione degli atti al P.M., in base al rilievo (il fatto processuale è pacifico) dell’omessa notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. al difensore di fiducia dell’imputato, avvocato Alexia Cellerino; emergetuttavia dagli atti che l’avvocato Cellerino non aveva eccepito tempestivamentein sede di udienza preliminarela nullità in esame che, essendo a regime intermedio, doveva ritenersi nel frattempo sanata, il che avrebbe dovuto indurre il giudice monocratico a disattendere la relativa eccezione.
Si èperò in presenza di un atto illegittimo, ma non anche a bnorm e, non avendo l’ordinanza impugnata determina to la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso, il cui annullamento, per quanto erroneo, non costituisce un atto avulso dal sistema.
4. Ne consegue cheil ricorso del P.M. non può trovare accoglimento. P.Q.M Rigetta il ricorso. C