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Sentenza — n. 24610/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24610/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24610/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 14 novembre 2024, il Tribunale di Potenza ha dichiarato inammissibile, per difetto di procura speciale, il ricorso proposto da RES s.r.I., legalmente rappresentata da Pierfranco Di Siro, avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza di convalida del sequestro preventivo di urgenza finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro nella disponibilità della ricorrente fino al valore di euro 157.992,88, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili, immobili e partecipazioni societarie nella disponibilità della ricorrente pari alla differenza tra le somme di denaro rinvenute nella disponibilità della ricorrente e quelle suindicate rappresentanti il profitto diretto del delitto ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2021 e 2022, con evasione di IVA e di IRES, profitto di cui la società aveva tratto vantaggio, con conseguente responsabilità ai sensi degli artt. 5, lett.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art. 96 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24610/2025 — snpen · Corte di Cassazione: c) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta mancanza di procura speciale ad impugnare; abnormità del provvedimento impugnato. Espone la difesa di aver allegato atto di nomina e procura speciale, su separato atto in formato pdf e digitalmente firmato, all'istanza di riesame (in formato pdf nativo e digitalmente firmato) trasmessa via pec in uno alla procura speciale e al provvedimento impugnato, agli indirizzi del Tribunale del riesame di Potenza, secondo le modalità e le specifiche tecniche di cui all'art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022 e del D.M. 217 del 2023.

Parole chiave

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ricusazione di pubblici ministeri difetto di legittimazione del ministero pubblico riserva di modificazione inchiesta per appropriazione indebita restituzione in pristino sequestro di mezzi di prova

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Il ricorso è fondato, dovendosi anzitutto richiamare il principio affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo il quale, in tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile la richiesta di riesame presentata, ai sensi dell'art. 324 cod.
art. 96 cod. proc. pen
pen., avverso il decreto di sequestro preventivo dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell'ente secondo il disposto dell'art. 96 cod. proc. pen., ed in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RES s.r.I., in persona del legale rappresentante, Pierfranco Di Siro, avverso l'ordinanza del 14/11/2024 del Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Depositeta in Cancelleria oggi, 4 LU 6. 2025 IL Luana

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 novembre 2024, il Tribunale di Potenza ha dichiarato inammissibile, per difetto di procura speciale, il ricorso proposto da RES s.r.I., legalmente rappresentata da Pierfranco Di Siro, avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza di convalida del sequestro preventivo di urgenza finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro nella disponibilità della ricorrente fino al valore di euro 157.992,88, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili, immobili e partecipazioni societarie nella disponibilità della ricorrente pari alla differenza tra le somme di denaro rinvenute nella disponibilità della ricorrente e quelle suindicate rappresentanti il profitto diretto del delitto ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2021 e 2022, con evasione di IVA e di IRES, profitto di cui la società aveva tratto vantaggio, con conseguente responsabilità ai sensi degli artt. 5, lett.

a) e 25-quinquiesdecies, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001.

2. Avverso l'indicata ordinanza, RES s.r.I., legalmente rappresentata da Pierfranco Di Siro, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett. b), 591, 100, 122 cod. proc. pen., nonché agli artt. 87 d.lgs. n. 150 del 2022 e D.M. 217 del 2023; connesso vizio di motivazione ai sensi degli artt. 125, comma 3, e 606, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta mancanza di procura speciale ad impugnare; abnormità del provvedimento impugnato. Espone la difesa di aver allegato atto di nomina e procura speciale, su separato atto in formato pdf e digitalmente firmato, all'istanza di riesame (in formato pdf nativo e digitalmente firmato) trasmessa via pec in uno alla procura speciale e al provvedimento impugnato, agli indirizzi del Tribunale del riesame di Potenza, secondo le modalità e le specifiche tecniche di cui all'art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022 e del D.M. 217 del 2023.

Aggiunge la difesa che il fatto che il medesimo atto di procura fosse stato rilasciato contestualmente in favore dell'avv. Alessandro D'Isidoro anche per altre posizioni, per le quali il Tribunale del riesame di Potenza aveva ritenuto ammissibile ed anche accolto l'istanza di riesame, comprova la validità e l'esistenza di quell'atto di procura. Deduce la difesa che la censura sollevata con il terzo motivo del ricorso, involgente il profilo del quantum oggetto di sequestro preventivo in relazione agli importi sequestrati per l'IRES asseritamente evasa, era stata accolta per gli altri indagati, dando luogo ad una sensibile riduzione dei sequestri.

Lamenta, infine, che essa ricorrente non era terza estranea al procedimento penale, bensì indagata, con la conseguenza che per essa non sarebbe occorsa alcuna procura speciale in relazione all'istanza di riesame, bastando a ciò la nomina fiduciaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, dovendosi anzitutto richiamare il principio affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo il quale, in tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile la richiesta di riesame presentata, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell'ente secondo il disposto dell'art. 96 cod. proc. pen., ed in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell'art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sempre che, precedentemente o contestualmente alla esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata la informazione di garanzia prevista dall'art. 57 del d.lgs. medesimo (Sez.

U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264309). Tanto premesso, la ricorrente ha documentato di aver depositato, in data 04/11/2024, presso l'indirizzo p.e.c. del Tribunale del riesame di Potenza, l'istanza di riesame, unitamente al decreto di sequestro preventivo d'urgenza, all'ordinanza di convalida del predetto decreto e all'atto di nomina, costituito quest'ultimo dalla nomina del difensore di fiducia dell'ente, avv. Alessandro D'Isidoro, e dalla contestuale procura speciale conferita al predetto difensore al fine di impugnare il sequestro preventivo n. 1069/2023 RGNR - 3010/2023 RG GIP - 73/2024 Reg.

Seq. del G.I.P. dott. Salvatore Pignata del 24/10/2024.

2. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata con trasmissione degli atti per il giudizio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso nel