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Sentenza — n. 24423/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24423/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24423/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi di Ponticorvo Antonino, nato a Vico Equense il 24/10/1983, Ponticorvo Michele, nato a Castellammare di Stabia il 02/08/1958, avverso la sentenza in data 13/05/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 24423/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La seconda censura riguarda la posizione di Michele Ponticorvo ed è manifestamente infondata perché rivalutativa. Esclude il dolo della violazione di sigilli sulla base di presunti errori del procedimento amministrativo non contestati nelle sedi competenti. La terza censura riguarda la posizione di entrambi gli imputati, in quanto il diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è stato giustificato, a ben vedere, sulla base della tipologia di reato - gli imputati avevano dimostrato spregiudicatezza nella vendita della partita di latte e avevano rifiutato di comunicare il nominativo dell'acquirente — con un'illegittima interpretazione abrogante della norma.

Parole chiave

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decisioni di riassegnazione o trasferimento trasferimento disciplinare trasferimento d'impresa trasferimento interistituzionale cose trasportate e animali sfuggiti trasferimento dei condannati

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
La terza censura riguarda la posizione di entrambi gli imputati, in quanto il diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi di Ponticorvo Antonino, nato a Vico Equense il 24/10/1983, Ponticorvo Michele, nato a Castellammare di Stabia il 02/08/1958, avverso la sentenza in data 13/05/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 13 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 1° luglio 2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato alle pene di legge Antonino e Michele Ponticorvo per il reato dell'art. 110 e 349 cod. pen., perché il primo, quale legale rappresentante dell'omonima azienda casearia, il secondo, quale custode giudiziario, avevano violato i sigilli apposti dal servizio veterinario dell'ASL su una partita di 11.000 chili di latte in polvere per uso alimentare umano, trasferendolo ad altra società in assenza di dissequestro. i iq 2. I ricorrenti lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità relativamente alla posizione di Antonino Ponticorvo (primo motivo) e alla posizione di Michele Ponticorvo (secondo motivo), nonché all'ingiustificato diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (terzo motivo)

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono fondati nel primo e nel terzo motivo. La prima censura riguarda la posizione di Antonino Ponticorvo. La Corte territoriale ha affermato che, nella qualità di legale rappresentante della società e di familiare, non poteva non sapere che Michele aveva violato i sigilli. La motivazione è assertiva e congetturale, e quindi non resiste alla censura sollevata, perché la duplice posizione qualificata rivestita da Antonino non implica di per sé il coinvolgimento nella condotta di Michele, consistente nella violazione dei sigilli alla cui custodia era stato appositamente preposto al momento del sequestro.

La seconda censura riguarda la posizione di Michele Ponticorvo ed è manifestamente infondata perché rivalutativa. Esclude il dolo della violazione di sigilli sulla base di presunti errori del procedimento amministrativo non contestati nelle sedi competenti. La terza censura riguarda la posizione di entrambi gli imputati, in quanto il diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è stato giustificato, a ben vedere, sulla base della tipologia di reato - gli imputati avevano dimostrato spregiudicatezza nella vendita della partita di latte e avevano rifiutato di comunicare il nominativo dell'acquirente — con un'illegittima interpretazione abrogante della norma.

L'accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso imporrebbero l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata in data 11 ottobre 2024, tenuto conto di tre sospensioni per legittimo impedimento. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio, per intervenuta estinzione del reato per prescrizione

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso, il 6 maggio 2025 Il Cons