Cassation appeal against execution order reclassified as opposition to preserve procedural acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court reclassified the cassation appeal filed by Nawal Moughia as an opposition to preserve the procedural acts. The appellant argued that the preliminary judge's order regarding bank account seizure was illegal due to improper execution and denial of release. The Court held that execution orders are not subject to cassation but must be challenged via opposition to maintain the integrity of the legal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: A cassation appeal against an execution order is reclassified as an opposition to ensure the conservation of legal acts and the favor impugnationis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Nawal Moughia, nata in Marocco il 23/11/1979 avverso la ordinanza del 24/02/2025 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della Spezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale della Spezia; lette per l'imputata le conclusioni scritte dell'avv. Alessandro Nizzolo, che ha concluso chiedendo la trasmissione al Tribunale di La Spezia degli atti in ragione del principio di riqualificazione e salvezza delle impugnazioni di cui all'art. 568 cod.proc.pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24/02/2025, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della Spezia rigettava l'istanza proposta nell'interesse di Nawal Moughia, finalizzata allo svincolo di rapporti bancari per non corretta modalità esecutiva del vincolo cautelare disposto dal Gip del Tribunale di La Spezia con decreto del 16/10/2024.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 240, comma 1, cod.pen. e 321, comma 2, cod.proc.pen. La ricorrente si duole delle modalità esecutive del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in data 16/10/2024, attraverso le quali, era stato indebitamente esteso l'oggetto del sequestro anche a somme ulteriori rispetto a quelle esistenti al momento dell'esecuzione del sequestro. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 125, comma 3, cod.proc.pen., lamentando che il Gip aveva illegittimamente denegato l'istanza di di dissequestro dei rapporti bancari, richiamando l'esistenza di un giudicato cautelare sul punto, pur non essendo mai stato oggetto di richieste o impugnazioni il tema dello svincolo dei rapporti bancari.
3. Il Pg ha depositato requisitoria scritta; il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Secondo il prevalente e condivisibile orientamento di questa Corte, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, emessa ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., non è suscettibile di ricorso per cassazione ma solo di opposizione innanzi allo stesso giudice; l'eventuale ricorso in cassazione presentato dalla parte anziché essere dichiarato inammissibile, può essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (ex multis, Sez.3,n.39515 del 27/06/2017, Rv.271460 - 01; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/201 Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605).
2. Il ricorso, pertanto, a norma dell'art. 568 comma 5, cod.proc.pen., deve essere riqualificato come opposizione con conseguente trasmissione degli atti al • Tribunale di La Spezia per il relativo giudizio, in base al combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale