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Sentenza — n. 24325/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24325/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24325/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vernoccoli Aniello ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Frosinone, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Frosinone del 29/10/2024, notificato al ricorrente in data 29/10/2024 alle ore 19,45, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi, indicate, per la durata di cinque anni, in occasione delle competizioni sportive della squadra del Napoli, sia in casa che fuori casa. 2.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente in data 29/10/2024 alle ore 19,45.

Regesto Legislator

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art. 182 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24325/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Tuttavia, alle ore 16,30 del 31/10/2024, il GIP ha provveduto a convalidare il provvedimento del Questore, senza dunque attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di difesa, come da giurisprudenza costante di legittimità.

Parole chiave

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termine processuale perentorio ritardo del ministero pubblico violazione delle norme procedurali momento della trasmissione delle prove proroga del periodo di prova termine suppletorio di grazia

Disposizioni normative citate

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art. 182 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VERNOCCOLI ANIELLO nato a MASSA DI SOMMA il 25/08/1996 avverso l'ordinanza del 31/10/2024 del GIP TRIBUNALE di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG dottoressa FRANCESCA ROMANA PIRRELLI che ha chiesto l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Vernoccoli Aniello ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Frosinone, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Frosinone del 29/10/2024, notificato al ricorrente in data 29/10/2024 alle ore 19,45, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi, indicate, per la durata di cinque anni, in occasione delle competizioni sportive della squadra del Napoli, sia in casa che fuori casa. 2.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente in data 29/10/2024 alle ore 19,45.

Tuttavia, alle ore 16,30 del 31/10/2024, il GIP ha provveduto a convalidare il provvedimento del Questore, senza dunque attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di difesa, come da giurisprudenza costante di legittimità.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il ricorso è infondato. 1.2. Ritiene il Collegio di dover dar seguito al più recente indirizzo interpretativo elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia (cd. DASPO) non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, ferma restando la necessità, ove il predetto eccepisca la lesione del proprio diritto di difesa, di verificare, in concreto, il pregiudizio da lui subito» (Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024, Ragnoli, Rv. 286707 - 01.

Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 - 01, secondo la quale «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato»).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, assume un dirimente rilievo il fatto che la difesa ricorrente si è limitata a segnalare il mancato rispetto del termine di quarantotto ore, senza peraltro evidenziare alcun concreto pregiudizio derivante da tale circostanza, non essendo sufficiente, al riguardo, la generica deduzione della compressione del termine minimo posto a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa.

2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 17/04/2025 il Consigliere e