Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 23453/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23453/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23453/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza di cui in epigrafe, il Giudice monocratico del tribunale di Napoli, assolveva Naclerio Albino in ordine ai reati ex artt. 44 lett. c) DPR 380/01, 64 65 71, 72, 83 e 95, DPR 380/01, 181 Dlgs. 42/04 e 734 c.p. per la speciale tenuità del fatto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131 bis c.p, art. 734 c.p; Sentenza — n. 23453/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato, a fronte della consistenza dell'opera, della sussistenza di plurime violazioni in materia urbanistica e in ordine alla disciplina paesaggistica ed antisismica (circostanze ostative alla fattispecie applicata ex art. 131 bis c.p., per consolidata giurisprudenza pure richiamata in ricorso) e della assenza di ogni motivazione in ordine al reato ex art. 734 c.p.

Parole chiave

Generato dall'IA
protezione della natura e del paesaggio diritto alla riparazione dell'opera restituzione di fondo nozione di opera abusivismo edilizio ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 bis c.p
Si rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 131 bis c.p.
art. 734 c.p
Aggiunge che in ordine al reato ex art. 734 c.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del tribunale di Torre Annunziata; nel procedimento a carico di Naclerio Albino nato a Gragnano il 1.03.1990; avverso la sentenza 18/12/2024 del tribunale di Torre Annunziata; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr.ssa Valentina Manuali che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza di cui in epigrafe, il Giudice monocratico del tribunale di Napoli, assolveva Naclerio Albino in ordine ai reati ex artt. 44 lett.

c) DPR 380/01, 64 65 71, 72, 83 e 95, DPR 380/01, 181 Dlgs. 42/04 e 734 c.p. per la speciale tenuità del fatto.

2. Avverso la predetta sentenza il pubblico ministero del tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di impugnazione.

3. Si rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 131 bis c.p. e vizi di motivazione omessa o illogica, stante il mancato rispetto dei criteri giurisprudenziali (puntualmente richiamati) che devono presiedere alla eventuale applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. in materia edilizia ed urbanistica nonché evidenziando come l'immobile non sia di ridotte dimensioni, non sia mai stato sanato né sia sanabile, e che risulta realizzato sine titulo e in violazione di plurime disposizioni e vincoli. Aggiunge che in ordine al reato ex art. 734 c.p. non si sono illustrate le ragioni di applicabilità della fattispecie ex art. 131 bis c. p.

4. Il ricorso è fondato, a fronte della consistenza dell'opera, della sussistenza di plurime violazioni in materia urbanistica e in ordine alla disciplina paesaggistica ed antisismica (circostanze ostative alla fattispecie applicata ex art. 131 bis c.p., per consolidata giurisprudenza pure richiamata in ricorso) e della assenza di ogni motivazione in ordine al reato ex art. 734 c.p.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Torre Annunziata in altra persona fisica.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Torre Annunziata, in altra persona fisica. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2025